Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20452 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto, opposto dall’amministrazione, alla domanda della contribuente volta ad ottenere il rimborso dell’IRAP relativa agli anni dal 1999 al 2002. L’adita CTP di Pisa, rigettava il ricorso, per mancanza di prova, mentre la CTR, pronunciando sull’appello della contribuente, lo accoglieva, opinando che incombesse sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la sussistenza dei presupposti impositivi. Con ricorso spedito a notifica il 21 dicembre 2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e con successiva memoria 03.06.2011, ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
Motivi della decisione

Il ricorso,è affidato a più mezzi, con i quali si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8 violazione degli artt. 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, sotto altro profilo, nonchè insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Alle formulate doglianze deve rispondersi, anzitutto, tenendo conto di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni" (Ex multis Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

Di poi, applicando il condiviso principio secondo cui "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006,n. 890/2006).

La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, per un verso, riconoscendo che "in atti mancava ogni prova circa le modalità di esercizio della professione", ed altresì, affermando l’erroneo principio secondo cui l’onere di provare la sussistenza dei presupposti impositivi gravava sull’Amministrazione, nonchè, pure, omettendo di dare contezza delle ragioni logiche e giuridiche alla cui stregua in una struttura associativa, quale uno studio professionale, era a ritenersi insussistente il presupposto impositivo IRAP, rappresentato dall’autonomia organizzativa.

Il ricorso, per le esposte ragioni, assorbite le altre doglianze, va, dunque, accolto e per l’effetto, cassata l’impugnata decisione.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Toscana, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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