T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 2999 Ammissione al concorso Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe la dott. Duca lamenta l’esclusione dalla procedura concorsuale indetta dalla Facoltà di architettura dell’Ateneo in oggetto, decretata a causa della omessa indicazione nella domanda di partecipazione di essere iscritta nelle liste elettorali, precisando il Comune di iscrizione.

Lamenta la ricorrente:

violazione e falsa applicazione art. 10 bis legge 241/90, nonché difetto di istruttoria, avendo l’Università disposto l’esclusione in conseguenza della mancata dichiarazione di una circostanza provata aliunde;

difetto di motivazione, violazione dell’art. 24 Costituzione, atteso che la motivazione dell’esclusione è del tutto formale, senza che siano state indicate le norme ostative alla partecipazione al concorso stesso;

violazione e falsa applicazione art. 6 e ss. legge 241/90, art. 43 DPR 445/2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria:l’Università ha disposto l’esclusione per omessa dichiarazione di una circostanza provata da atti in possesso del Comune di appartenenza della ricorrente, e dunque in conseguenza di fatti che l’amministrazione avrebbe potuto accertare di ufficio;

identiche censure, atteso che dai documenti allegati alla domanda di partecipazione si desume agevolmente l’iscrizione della ricorrente nelle liste elettorali, essendo stati allegati atti relativi alla plurima partecipazione della Duca a procedure selettive presso l’Ateneo federiciano, e ad incarichi svolti presso l’Università.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l’Università intimata ed ha dedotto l’infondatezza della domanda nel merito.

Alla udienza pubblica del 31.3.2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Motivi della decisione

Va preliminarmente reiterata la statuizione con la quale si è proceduto alla correzione del cognome della ricorrente,contenuta nella ordinanza cautelare 1855/2010, che qui può aversi ripetuta e trascritta, dando atto che il cognome indicato in ricorso "DE LUCA" va corretto in "DUCA", circostanza che risulta pacificamente agli atti di causa.

Ancora in via preliminare, rileva il Collegio che dagli atti ufficiali del concorso acquisibili sul sito internet dell’Ateneo napoletano si rileva come la procedura in oggetto non sia del tutto conclusa, essendo avvenuta la designazione della vincitrice da parte della commissione esaminatrice, individuata in soggetto diverso dalla ricorrente (cfr. verbale n. 4 del 14.12.2010); tuttavia tale conclusione non risulta trasfusa nel conferimento dell " incarico essendo indicata solo la data di pubblicazione della approvazione degli atti (27.12.2010), per cui non può farsi luogo a pronuncia di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

La Duca impugna la determinazione di esclusione dal concorso pubblico in epigrafe e, in parte qua, il bando, laddove prevede come motivo di esclusione l’omissione della dichiarazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.

Con le prime due censure del ricorso, che possono essere esaminate congiuntamente perché connesse, la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per carenza d’istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi posti a tutela della massima partecipazione ai concorsi pubblici, dell’affidamento incolpevole e del buon andamento della P.A.: in particolare sia la clausola del bando di concorso che prevede l’esclusione nell’ipotesi di omessa dichiarazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza che i consequenziali provvedimenti di esclusione della ricorrente sarebbero illegittimi perché applicano una sanzione sproporzionata per l’omissione di una formalità non essenziale.

Le predette censure sono fondate.

In assenza di disposizioni legislative che sanciscano espressamente l’esclusione dalla procedura concorsuale per la mancata dichiarazione de qua, deve essere ritenuta illogica ed ingiusta la clausola del bando che prevede tale sanzione per l’omissione della predetta formalità.

In materia di procedure concorsuali costituisce, infatti, principio generale quello per cui la potestà discrezionale dell’amministrazione di inserire clausole ritenute più confacenti per il raggiungimento dello scopo incontra il limite dell’illogicità, superfluità e gravosità (C.d.S. sez. IV n. 4787/03; C.d.S. sez. IV n. 1785/03) di talchè l’esclusione dei partecipanti può essere disposta solo in presenza di carenze, formali e non, che rivestano carattere essenziale dovendo, in particolare, la gravosità di tale sanzione essere giustificata dalla compromissione di un rilevante interesse dell’amministrazione (C.G.A. n. 62/03).

Ciò in quanto la massima partecipazione al concorso, oltre a rispondere all’evidente interesse dei singoli aspiranti, è coerente con lo stesso principio di buon andamento dell’azione amministrativa dal momento che una platea di partecipanti il più ampia possibile garantisce meglio l’interesse dell’ente pubblico a selezionare gli elementi più idonei alla copertura del posto vacante.

Con riferimento specifico alla fattispecie in esame deve ritenersi che la mancata dichiarazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali non giustifica la disposta esclusione trattandosi di omissione di una formalità non rispondente ad alcun significativo interesse dell’amministrazione che possa giustificare la gravosa sanzione adottata (in questo senso anche T.A.R. Puglia – Lecce n. 442/97; T.A.R. Campania – Salerno n. 462/94).

Tanto più che la ricorrente ha documentato la propria iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, avendo la omissione indicata il carattere di mero errore materiale nella compilazione della domanda.

Peraltro l’accertata, in fatto, inesistenza di cause privative dell’elettorato attivo e passivo inducono il Tribunale ad escludere che l’esclusione della ricorrente sia giustificata dall’esigenza di tutelare un rilevante interesse dell’ente intimato o la stessa "par condicio" dei partecipanti.

In realtà dall’esame della domanda di partecipazione risulta che la Duca ha indicato una serie di procedure concorsuali e di incarichi conferiti proprio dall’Ateneo federiciano, i quali presuppongono il possesso del requisito richiesto, sì che il mancato riferimento concretizza una mera dimenticanza agevolmente emendabile con la richiesta d’integrazione della documentazione che, ai sensi dell’art. 6 lettera b) L. n. 241/90, costituisce un obbligo per l’amministrazione procedente (T.A.R. Sicilia – Catania n. 1696/04; T.A.R. Liguria n. 1122/02).

La ritenuta fondatezza delle censure ora esaminate impone l’accoglimento del ricorso (con assorbimento, per esigenze di economia processuale, degli ulteriori motivi proposti) ed il conseguente annullamento dei provvedimenti di esclusione e degli ulteriori atti impugnati, questi ultimi nei soli limiti di quanto d’interesse della ricorrente (ciò con specifico riferimento alla ritenuta illegittimità del bando con esclusivo riferimento alla clausola che prevede l’estromissione dal concorso per l’omessa dichiarazione de qua).

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento N.55956/2010 con il quale il Rettore dell’Università ha escluso la ricorrente dalla procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare ICAR 12 presso la Facoltà di Architettura, nonché il bando di cui al DR 4287 del 17.12.2009 in parte qua;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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