Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22294 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nto senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22 gennaio 2010, il Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Palestrina – dichiarava non doversi procedere a carico di M.G., imputato dei reati di violazione della legge urbanistica, antisismica ed edilizia ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 83, 93 95, 64, 65, 71 e 72 – capi A), B) e C) della rubrica) fatti commessi in (OMISSIS) per intervenuto rilascio della concessione in sanatoria relativamente al reato di cui ai capi A) e B) e per estinzione del reato per prescrizione relativamente alla imputazione di cui al capo C).

Avverso la detta sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica limitatamente alla parte della sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere in ordine alla violazione della normativa antisismica (reato contestato al capo B) per intervenuto rilascio della concessione in sanatoria, deducendo violazione della legge penale e rilevando, a tale proposito, che gli effetti estintivi determinati dalla sanatoria rilasciata postumanente ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 non potevano estendersi, come invece ritenuto dal primo giudice, alla violazione della disciplina antisismica.

Il ricorso del P.M., certamente fondato in linea di diritto essendo pacifico che gli effetti estintivi derivanti dal rilascio in sanatoria della concessione ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 (già Legge fondamentale urbanistica n. 47 del 1985, art. 13 poi trasfusa nel menzionato art. 36) previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3 (già L. n. 47 del 1985, art. 22), in ogni caso non può trovare accoglimento, dovendosi reputare inammissibile in quanto, alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, il reato oggetto del ricorso era comunque estinto per intervenuta prescrizione.

Infatti, in relazione alla natura della imputazione che prevede la sola pena dell’ammenda ed al tempus commissi delicti, antecedente la legge 251/05, che impone l’applicabilità della penale più favorevole in tema di prescrizione come delineata nel previgente art. 157 c.p., alla data della sentenza il termine massimo triennale della prescrizione era già spirato. Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso del P.M..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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