Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22293 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rente nella persona dell’Avv. RUSSO Luigi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 27 ottobre 2009, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione Distaccata di Carinola – dichiarava V.P. L., imputato del reato di cui all’art. 734 c.p. fatto accertato il 21 maggio 2005 colpevole del suddetto reato, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di Euro 2000,00 di ammenda.

Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di conferma del giudizio di colpevolezza e rileva – a tale proposito – come il Tribunale non abbia tenuto conto della circostanza che altri, e non certo l’imputato, nella sua specifica veste di progettista delle opere aveva proceduto al taglio degli alberi, così dovendosi escludere qualsiasi ipotesi di negligenza apoditticamente affermata, invece, dal Tribunale.

Con un secondo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione, per essere già trascorso il termine di anni quattro e mesi sei alla data del 21 novembre 2009.

Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo sia pur con profili diversi da quelli sostenuti dal ricorrente, mentre non può essere accolto con riguardo al primo motivo. Al ricorrente era stato fatto carico di avere di aver effettuato in concorso con altri il taglio di numerose piante di castagno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La diversa tesi del ricorrente secondo la quale la motivazione del Tribunale in ordine sia all’attribuibilità del fatto all’imputato, sia alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non appare condivisibile alla luce delle corrette argomentazioni svolte dal Tribunale non solo in ordine alla responsabilità gravante sul V. quale progettista dei lavori, tenuto quindi – come esaustivamente detto dal Tribunale – alla sorveglianza del cantiere e del personale addetto al taglio (che è stato ricordato essere stato autorizzato dalle competenti Autorità per un numero minore di piante e con caratteristiche diverse), ma anche in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo – sotto lo specifico profilo della culpa in violando – affermata, anche questa, in termini convincenti dal primo giudice e in coerenza con i dati probatori acquisiti in atti (in particolare la ricordata conoscenza dell’intero incarto progettuale che – secondo le condivisibili conclusioni del Tribunale – avrebbe dovuto indurre il V., nella sua specifica veste di progettista, ad un controllo sullo svolgimento dei lavori esecutivi del progetto dallo stesso redatto). Ciò detto, va rilevato che il reato contestato era comunque prescritto già alla data della pronuncia della sentenza di primo grado e non, come prospettato dalla difesa del ricorrente, alla data del 21 novembre 2009 dopo cioè il decorso di anni quattro e mesi sei dalla data di accertamento del reato: ciò in quanto la violazione contestata è punibile con la sola pena dell’ammenda che prevedeva – per i reati commessi sotto l’imperio della legislazione antecedente la riforma introdotta in tema di prescrizione dalla L. n. 251 del 2005, applicabile in relazione al tempus commissi delicti, quanto più favorevole – la cd.

"prescrizione breve" biennale prorogabile di un anno. Peraltro il decorso del periodo massimo, in assenza anche di sospensioni del corso della prescrizione, era maturato alla data del maggio 2008, ben prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Va, conseguentemente, disposto l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato a seguito di prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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