Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22292 Reati edilizi Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato estinto per prescrizione.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 25.1.2010, affermava la responsabilità penale di M. L. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (per avere realizzato, in zona sismica, senza depositare previamente il relativo progetto, una struttura di circa mq. 30 con pali in legno infissi nel terreno e raccordati ad altri pali posti orizzontalmente nella parte superiore – acc. in Fono, via Pedagno, il 6.10.2006) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda, ordinando la demolizione del manufatto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputata, la quale ha eccepito che il reato non sarebbe configurabile, in quanto si sarebbe trattato di una struttura alla quale non si applicherebbero le norme per le costruzioni di cui al capo 4^ del D.P.R. n. 380 del 2001.
Motivi della decisione

II ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

A norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni" in zona sismica, deve farne denuncia all’organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.

Tale disposizione si applica a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. 3^: 3.9.2O07 n. 33767 24.10.2001, n. 38142).

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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