T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-06-2011, n. 485 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti da oltre 40 anni coltivano un terreno in Sabaudia, località Molella Palazzo, distinto in catasto al foglio 121, particella 1052 esteso 900 mq. Con l’ordinanza qui impugnata il comune ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero immediato dell’immobile e l’ordine di provvedere alla ripulitura dello stesso da tutte le colture insediate, nonché il pagamento di Euro 462,47 a titolo di indennità per la perpetrata occupazione. Con ordinanza collegiale R.O. 138/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti carenza di potere, violazione dell’art. 823 cc. e dell’art. 378 L. 2248/1865 all. f). La censura è fondata, infatti, l’amministrazione ha esercitato il potere amministrativo di autotutela possessoria al di là dei limiti consentiti. A prescindere dalla circostanza della natura del bene che l’amministrazione ha difeso con il provvedimento qui impugnato e che non risulta avere carattere demaniale né patrimoniale indisponibile per difetto di destinazione, non risulta essere stato rispettato il termine annuale dallo sofferto spoglio per l’esercizio del potere di autotutela possessoria, posto che i ricorrenti occupano il terreno da oltre quarant’anni e posto che nella stessa ordinanza impugnata si dà atto che già nel 2006 era stato loro domandato di rilasciarlo. Il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del comune e liquidate in Euro 1000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il comune al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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