T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-06-2011, n. 484 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso, si impugna l’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate sul lotto di proprietà distinto in catasto al foglio 251 particella 62 di metri quadri 300.

Con ordinanza collegiale R.O. 316/2010 veniva respinta l’istanza cautelare di sospensiva. Con ordinanza del Consiglio di Stato R.O. 4826/2010 veniva annullata la predetta ordinanza ed accolta l’istanza incidentale di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere per mancanza del presupposto, travisamento ed erronea rappresentazione e valutazione dei fatti e delle qualità, errore di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione delle leggi e della sentenza 638/2005 del Tar Lazio. Le censure devono essere respinte. In primo luogo esse fanno riferimento ad una sentenza del Tar Lazio Roma, sezione seconda ter, resa tra le parti, con cui si impugnava una precedente ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive ed il cui dispositivo si limita a sospendere il giudizio relativo ai ricorsi riuniti in virtù dell’applicazione dell’articolo 44 della legge 47/1985 nella parte in cui stabilisce la sospensione dei procedimenti giurisdizionali sino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda di condono. Tuttavia, come risulta dalle stesse dichiarazioni in atti del ricorrente, la domanda di condono non è mai stata presentata ed i termini per la sua presentazione risultano ampiamente scaduti. Anche l’ordinanza del Consiglio di Stato di riforma dell’ordinanza di questo tribunale si basa su un errore di fatto, posto che nessuna domanda di condono è stata presentata.

Deduce poi il ricorrente tempus regit actum e dies interpellat pro homine. Anche queste censure sono infondate in quanto risulta chiaramente dagli atti di causa che le opere realizzate sono successive rispetto alla legge. Contrariamente a quanto si legge nel ricorso, nell’atto di acquisto, nel verbale di ricognizione che lo precede come pure nel progetto di edificazione presentato non si fa menzione alcuna dell’esistenza di opere sopra il suolo. Pur trattandosi di risultanze documentali aventi data anteriore rispetto quella dell’entrata in vigore della legge 765/1967, le stesse comunque smentiscono le affermazioni del ricorrente. Assumono in ogni caso valore determinante e risolutivo le risultanze degli accertamenti intervenuti, rispettivamente, nell’anno 1981 e nell’anno 2003. Infatti, nel corso del recente accertamento sono state rinvenute opere diverse da quelle esistenti ed ufficialmente rilevate nel 1981. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente e liquidate in Euro 2000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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