T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-06-2011, n. 481 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

In data 18 ottobre 2002 è stata rilasciata al ricorrente la concessione edilizia n. 4391/2002 per la realizzazione di un gazebo in legno lamellare per l’installazione di tende da sole sul terrazzo al primo piano del suo appartamento. Con il provvedimento qui impugnato è stato disposto l’annullamento della concessione edilizia sopra individuata. Con la ordinanza collegiale R.O. 344/2003 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Tra le varie censure, deduce il ricorrente illegittimità dell’annullamento per difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti, arbitrarietà, eccesso di potere per deviazione dell’interesse pubblico, violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Le censure sono fondate posto che come è stato fondatamente osservato nella ordinanza cautelare " il potere di autotutela di cui il provvedimento in esame è esercizio non appare sorretto da ragioni di pubblico interesse, ineludibilmente legato al corretto svolgimento dell’azione amministrativa". Infatti va evidenziato che il provvedimento impugnato, diretto all’annullamento in autotutela di un precedente provvedimento concessorio, doveva contenere il riscontro dell’illegittimità del provvedimento annullato e la tutela di un interesse pubblico autonomo da tale da giustificare il particolare sacrificio imposto al privato. Essendo il provvedimento totalmente carente di motivazione, oltre che sviato sotto il profilo dell’arbitrarietà e dell’eccesso di potere per mancata indicazione dell’interesse pubblico perseguito, il ricorso merita accoglimento e il provvedimento va annullato, senza necessità, per ragioni di economia processuale, di procedere nell’esame degli ulteriori motivi di gravame. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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