T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-06-2011, n. 478 Piano regolatore particolareggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con atto di diffida 12.12.2008, la ricorrente intimava al Comune di Castelliri di provvedere all’ adozione del Piano Particolareggiato previsto dal vigente PRG del Comune intimato; che a seguito di ricorso avverso il silenzio dell’ente comunale, la Sezione in accoglimento dello stesso, depositava in data 24.6.2009 sentenza n. 619/09, con cui intimava alla Amministrazione di pronunziarsi limitatamente al silenzio; che stante l’inerzia dell’ente comunale veniva nominato un commissario ad acta nella persona del prefetto di Frosinone o suo delegato; che in esecuzione di detto incarico il commissario ad acta depositava relazione 23.11.2010 nella quale veniva tra l’altro precisato che…. " il predetto commissario al quale il Responsabile del settore Tecnico ha assicurato che il professionista incaricato della relazione del P.P. di che trattasi sta procedendo alla messa a punto del progetto".

Con il presente ricorso la ricorrente lamenta l’elusione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sul presupposto che l’operato del commissario ad acta non sarebbe stato pienamente satisfattorio del suo interesse al bene della vita (adozione del piano particolareggiato).

Il ricorso merita accoglimento.

Osserva al riguardo il collegio che l’atto conclusivo del procedimento di cui la ricorrente chiede la definizione è costituito dall’adozione del predetto strumento attuativo.

Detto procedimento non può a buon diritto ritenersi concluso tenuto conto che come affermato testualmente nella surrichiamata relazione il Direttore Amministrativo Contabile dell’UTG di Frosinone, quale delegato del Prefetto, ha concluso di aver avuto assicurazioni da parte dei Tecnici comunali senza peraltro assicurarsi che il visto procedimento si fosse effettivamente concluso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) lo accoglie e, per l’effetto:

a) ordina al Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Frosinone o suo delegato, di provvedere alla adozione del piano particolareggiato ed alle ulteriori incombenze ove necessarie.

b) assegna al predetto Commissario il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione delle sentenze in epigrafe;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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