T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5230 Beni di interesse storico, artistico e ambientale prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’edificio di via Lisbona n. 18, in Roma, già di proprietà Inpdai, è stato trasferito alla SCIP con decreto interministeriale 21 novembre 2002, in attuazione delle disposizioni sulle dismissioni degli immobili degli Enti previdenziali di cui al D.L. n. 351 del 2001. Con decreto del 16 settembre 2005 il Ministero dell’economia e delle finanza ha inserito la stabile di che trattasi tra quelli di pregio, in quanto ubicato in zona ad alto valore di mercato e non degradato. Il detto decreto è stato impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso del novembre 2005 dai conduttori delle unità residenziali dell’edificio in questione, ma non deciso in seguito ad istanza di rinvio.

L’Inps ha quindi pubblicato in data 15 aprile 2008 un avviso d’asta pubblica per la vendita in blocco singolo, tra le unità libere, della piena proprietà dell’unità immobiliare di cui al lotto 84232, costituito dall’appartamento sito in via Lisbona n. 18, scala unica, int. 14, con annessa cantina, al prezzo a base d’asta pari ad euro 445.497,00.

In data 15 maggio 2008 la soc. coop. Edilizia "Domus Lisbona 18" ha comunicato a mezzo fax di voler esercitare il diritto di opzione per l’unità abitativa in argomento. L’Istituto ha tuttavia proseguito nella procedura d’asta in corso, avendo ritenuto l’insussistenza di alcun diritto di opazione sulle unità libere da parte di terzi.

In data 21 maggio 2008, quindi, è stata esperita la predetta asta ed il lotto è stato aggiudicato al sig. Sergio Torina.

Con ricorso notificato il 13 giugno 2008, infine, la ricordata soc. coop. "Domus Lisbona 18" ha adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento dell’avviso pubblicato il 15 aprile 2008 e del provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 84232 del 21 maggio 2008.

A sostegno del proposto ricorso la società ricorrente, che rappresenta i conduttori degli altri appartamenti occupati ed optati, lamenta in sostanza la violazione del suo asserito diritto di opzione per l’acquisto collettivo dell’appartamento non optato, di cui è questione.

Si sono costituti in giudizio l’Inps, anche quale mandatario della società Scip ed il controinteressato sig. Torina preliminarmente eccependo la inammissibilità del proposto ricorso e comunque affermandone la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Va preliminarmente ribadito, come ha osservato la suprema Corte di Cassazione proprio a seguito della proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione da parte dell’odierno controinteressato, che rientra nella giurisdizone esclusiva del g.a. la controversia promossa da una società nei confronti dell’Inps e della Scip per l’annullamento dell’avviso per la vendita in blocco di immobili, nell’ambito di una procedura di dismissione di beni pubblici, nel caso risulti che la domanda in via principale sia rivolta all’accertanento della nullità degli atti d’indizione dell’asta e dell’aggiudicazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 5 marzo 2010 n. 5288). Del resto, in sede di dismissione di immobili pubblici, la Società cartolarizzazione immobili pubblici – Scip – svolge un’attività che, sia per le sue oggettive caratteristiche che per i vincoli posti al suo esercizio, risulta strettamente funzionalizzata al perseguimento di finalità di pubblico interesse; e, pertanto, sussiste la giurisdizione amministrativa nelle controversie concernenti gli atti della procedura di vendita, in quanto espressione di attività pubblicistica provvedimentale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 8 febbraio 2008, n. 661).

Ciò premesso, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Dispone il terzo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 104 del 1996 che i programmi di cessione del patrimonio immobiliare "devono inderogabilmente prevedere:……..b) l’alienazione dei beni, con riferimento ai conduttori degli stessi e in applicazione dei criteri di cui all’art. 6". Questo, a sua volta; stabilisce al primo comma che "Nei piani di alienazione sono da inserire prioritariamente edifici con forte propensione all’acquisto da parte degli assegnatari e edifici parzialmente alienati" e, quindi, al quinto comma, che "agli attuali conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale è riconosciuto il diritto di prelazione, che può essere esercitato dagli stessi, se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, individualmente o collettivamente e sempre che non sia stata accertata in via definitiva l’illegittimità dell’assegnazione dell’immobile a suo tempo effettuata….Il diritto di prelazione spetta anche agli eredi del conduttore con lui conviventi…".

Orbene, occorre considerare come autorevole avviso interpretativo abbia sottolineato che le cessioni immobiliari in questione costituiscono operazione finanziaria indirizzata al reperimento di risorse, da destinare agli interessi della collettività, non anche promozione del "diritto alla casa" dei singoli, già eventualmente conduttori delle unità abitative oggetto di compravendita (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2428, che ha infatti osservato come in tale ottica l’abbattimento del prezzo di vendita, in caso di acquisto da parte dei conduttori delle unità abitative stesse, titolari di diritto di opzione, può costituire incentivo per una più rapida e consensuale dismissione dei beni pubblici coinvolti; allo stesso modo, però, può essere operazione finanziariamente valida – ed ispirata pertanto ai principi di buon andamento, di cui all’art. 97 cost. – la realizzazione di proventi non inferiori a quelli di mercato per gli immobili di pregio, normalmente più appetibili e di più facile collocazione, nonché da tutelare in rapporto a svendite, che potrebbero costituire il presupposto per un successivo degrado).

Si vuole cioè intendere che il meccanismo dell’opzione in favore del conduttore non può essere dilatato al punto di riconoscere un inesistente – poiché privo di base normativa – diritto di opzione per gli immobili non condotti dal richiedente, singolo o collettivo che sia. L’appartamento di cui è questione nella presente controversia è rimasto inoptato e libero e quindi correttamente venduto all’asta al miglior offerente, essendo l’intera operazione dismissioni volta ad evitare intenti speculativi sugli immobili interessati.

Ciò importa l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente a poter esercitare un asserito diritto di prelazione che non può essere infatti riconosciuto in capo ad essa, con conseguente infondatezza del proposto ricorso. L’infondatezza di questo, poi, consente di ritenere inammissibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato sig. Torina avverso la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 26 agosto 1999 n. 6/4PS/31573. Infatti, l’infondatezza del ricorso principale riverbera i suoi effetti anche sul ricorso incidentale, che deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 dicembre 2010, n. 35387).

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Sergio Torina.

Spese compensate,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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