Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 07-06-2011, n. 22728 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 19/02/2010 il G.I.P. del Tribunale di Massa rigettava la richiesta avanzata da C.V. di sospensione della esecuzione della ordinanza 08/10/2007, con la quale era stata disposta la confisca di armi e munizioni in sequestro.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello il difensore, il quale ha chiesto la revoca della confisca a suo tempo disposta con la predetta ordinanza dell’8/10/2007. L’appello è stato poi qualificato ricorso e trasmesso a questa Corte per la decisione.

Ritiene il Collegio che avverso i provvedimenti relativi alla confisca, emessi dal giudice dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4, non è esperibile il ricorso per Cassazione, bensì l’opposizione davanti allo stesso giudice. Tale sequela procedimentale deve essere osservata sia nel caso che il giudice dell’esecuzione abbia deciso "de plano", sia nel caso che lo stesso giudice abbia deciso in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 3.

Infatti, in caso contrario, l’interessato verrebbe ad essere privato del duplice giudizio di merito riconosciutogli dal codice di rito proprio al fine di consentirgli di ottenere un "riesame" del provvedimento anche sotto profili non deducibili nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 3A n. 8124 del 05/12/2002, rv. 223.464;

Cass. sez. 3A, n. 1182 del 07/04/1995, rv. 202.599; Cass. sez. 1A n. 739 del 25/03/1995, rv. 200.501).

Pertanto, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, l’impugnazione deve essere qualificata come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4 con la conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Massa per il corso ulteriore.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Massa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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