T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5132 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 625 del 22.3.2006 il Dirigente dell’Unità organizzativa tecnica presso il Municipio Roma delle Torri del Comune di Roma ha ordinato la demolizione di opere abusive eseguite dal ricorrente.

Il predetto atto è stato impugnato con il ricorso in epigrafe.

Con successiva memoria, depositata in data 8.4.2011, il ricorrente ha chiarito che "ha provveduto all’integrale demolizione del manufatto contestato, a seguito di rinuncia al condono con atto in data 20.12.2008; ha chiesto, perciò, la cessazione della materia del contendere sull’impugnativa".

Anche controparte, con memoria depositata il 28.3.2011, ha chiarito che "in data 5.3.2011 parte ricorrente ha provveduto a demolire i fabbricati in questione".

Tanto premesso, in ragione degli eventi intervenuti nelle more del presente giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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