Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 07-06-2011, n. 22727 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 15 novembre 2010, veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione a tre sentenze di condanna pronunciate dai GUP dei Tribunali di Chiavari, Lodi e Treviso, rispettivamente il 13.6.2007, il 13.2.2009 ed il 30.6.2009, tutte ormai definitive, relative ai reati di associazione per delinquere, tentata rapina e rapina aggravata con sequestro di persona, consumati a febbraio del 2007 e con inizio dal dicembre 2006 per quello associativo, propone ricorso per cassazione S.C., denunciandone l’illegittimità per la illogicità della motivazione impugnata.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che il giudice del merito ha rigettato l’istanza volta all’applicazione dell’art. 81 c.p., comma 2 in sede di esecuzione delle sentenze di cui innanzi, riconoscendo la stretta vicinanza temporale delle condotte, la loro omogeneità criminale, la identità di modus operandi all’interno sempre dello stesso gruppo, ma negando nel contempo le conseguenze della premessa sul rilievo che, pur accogliendosi la domanda, il trattamento sanzionatorio conseguente non sarebbe stato diverso da quello fissato dal provvedimento di cumulo emesso il 26.3.2010 dal P.M..

2. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

Ed invero la motivazione impugnata si appalesa contraddittoria e per più versi non del tutto coerente.

Assume invero il giudice a quo, come criterio di giudizio, il dato oggettivo che le pronunce sono conseguenti a riti deflattivi per le quali sono state applicate le riduzioni di rito nel massimo consentito, di guisa che, dato il reato più grave (quello associativo) per le restanti condanna non sarebbe possibile alcuna riduzione di pena ex art. 81 c.p., stante il disposto dell’art. 81 c.p., comma 4.

Il presupposto argomentativi illustrato dal Tribunale non tiene conto del dettato normativo, che non esclude affatto la possibile applicazione della norma anche se, in astratto, nessun vantaggio concreto ne dovesse derivare, dato questo per nulla dimostrato dal provvedimento impugnato, anche perchè non adeguatamente motivati i requisiti stessi della norma evocata ( art. 81 c.p., comma 4) ad avviso del giudice a quo impeditivi, nello specifico, di rideterminazioni sanzionatorie vantaggiose per l’istante oltre quelle già acquisite.

Ciò posto e considerato che non v’è contestazione in ordine alla ricorrenza nella fattispecie di tutti i criteri indicati da questa Corte per la individuazione concreta della medesimezza del disegno criminoso nella consumazione delle condotte giudicate e di cui all’istanza applicativa della disciplina di favore (assoluta vicinanza delle condotte giudicate, loro analogia criminale, identità di modus operandi, identità di concorrenti nel reato), l’ordinanza in esame va cassata con rinvio al GIP del Tribunale di Treviso per nuovo esame.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al GIP del Tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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