T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5130 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 1138 del 13.9.2005, PC 2235/15/06/2004, notificata il 8.5.2006 n. 36728, il Comune di Roma ha ordinato la demolizione di un manufatto di cemento armato insistente sul fondo di proprietà del ricorrente, in Roma, Via Saverio Tunetti.

In particolare, si tratta di "manufatto composto da piano terra di mq 260 circa, per altezza media di mt 2.20, con struttura portante e solaio in c.a., piano primo di mq 260 circa per mt 3 di altezza, blocchetti laterizi con messa in opera della copertura e solaio di copertura privo della gettata".

Con il ricorso in epigrafe gli interessati sostengono che è stata avanzata istanza di concessione in sanatoria ex L. 326/2003 in data 10.12.2004.

Con ord. n. 4410/2006 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.

In data 5.4.2011 il Comune resistente ha chiarito che la predetta istanza di sanatoria non risulta ancora esitata in quanto il relativo fascicolo è stato sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria.

Tanto premesso, il ricorso si presenta fondato e va accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria non definita.

E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.

Cosicchè, proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti, sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa; del resto, la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato; restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Comune all’esito della domanda di sanatoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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