Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 07-06-2011, n. 22726 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2010 la Corte di Assise di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, a richiesta del P.G., determinava a carico di T.S. in mesi due la durata della sanzione dell’isolamento diurno in relazione alla pena di anni sei, mesi cinque e giorni ventiquattro di reclusione, sul presupposto che la pena da espiare da parte del detenuto fosse quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi tre, nonchè della reclusione per anni sei, mesi cinque e giorni ventiquattro e che nel caso di specie trovava applicazione, pertanto, il disposto dell’art. 72 c.p., comma 2, in costanza di condanna alla pena dell’ergastolo e di altra condanna a pena superiore ad anni cinque.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, assistito dal difensore di fiducia, il T., chiedendone l’annullamento perchè inficiato, secondo opinamento difensivo, da violazione di legge in relazione agli artt. 72 e 80 c.p. e art. 657 c.p.p..

Denuncia in primo luogo la difesa ricorrente che l’ordinanza impugnata contiene l’errata indicazione di una pena da espiare in aggiunta all’ergastolo, mentre in realtà, la pena ivi indicata di anni sei, mesi cinque e giorni ventiquattro di reclusione è pena presofferta, scontata dal detenuto in esecuzione di altro e diverso titolo esecutivo.

Spiegava la difesa ricorrente di aver chiesto al G.E. il 23.5.2009 la retrodatazione della disposta pena dell’ergastolo, onde poi conseguire in anticipo eventuali benefici penitenziari, istanza parzialmente accolta. Precisava ancora parte istante di aver per questo chiesto al P.G. di dare esecuzione alla decisione detta a mente dell’art. 657 c.p.p. e che l’autorità adita, nel farlo, aveva erroneamente indicato un residuo pena, quello per cui è causa, che viceversa in premessa aveva esattamente indicato come periodo presofferto in custodia cautelare per altro titolo esecutivo.

L’errore del P.G. avrebbe indotto in errore altresì la Corte distrettuale.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. La doglianza è fondata.

Ed invero, dall’esame dell’ordinanza adottata il 23.4.2009 è agevole dedurre, del tutto coerentemente con le risultanze del certificato penale, che il G.E., aveva considerato il periodo detentivo presofferto, pari appunto ad anni sei mesi cinque e giorni ventiquattro, ai fini della determinazione dell’isolamento diurno, conteggiato infatti, con detto provvedimento, in relazione a tutti i titoli in esecuzione.

Di qui il travisamento dei dati detentivi da parte della Corte di Assise di Appello a quo, che ha deliberato assumendo un presupposto errato rispetto a quello reale (un periodo presofferto e già considerato ai fini della determinazione della sanzione accessoria viceversa considerato come pena aggiuntiva ancora da espiare unitamente a quella dell’ergastolo).

L’ordinanza in esame va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.

la Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *