T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5129 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento n. 942 del 13.4.2006 il Consolato generale d’Italia in Lagos, Nigeria, ha negato il visto di reingresso alla cittadina straniera.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1) Annullamento per difetto di motivazione, erronea, insufficiente motivazione in relazione ai presupposti per il rilascio del visto di ingresso, nonché per travisamento dei presupposti di fatto per il rilascio del visto di ingresso.

Con ord. n. 5536/2006 è stata accolta la domanda cautelare.

Controparte ha replicato con la nota datata 11.7.2006.

Successivamente, controparte, alla data fissata per il merito della causa (19.5.2011), ha dichiarato che l’Amministrazione, con nota del 5.5.2011, ha comunicato "di avere rilasciato il visto di reingresso a seguito di riesame dopo l’ordinanza di accoglimento del TAR".

Tanto precisato, in ragione del citato atto favorevole intervenuto nelle more del giudizio, l’impugnativa deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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