T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5128 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. S. è stato arruolato nel Corpo di Polizia penitenziaria in data 3.7.1992, in qualità di "agente semplice".

Essendogli stata diagnosticata la patologia di "leucemia non linfoide in attuale quiescenza clinica" ed essendo stato ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio d’istituto, a decorrere dal 16.11.1994, è stato trasferito, su sua domanda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 75, comma 1, e dell’art. 76 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, al ruolo amministrativo dell’Amministrazione penitenziaria, con la qualifica di "operatore amministrativo – V q.f.".

Avendo poi conseguito la totale guarigione dalla suddetta patologia, come attestato con certificato medico del 14.2.2006 prodotto in giudizio, con atto del 16.2.2006, lo stesso ha chiesto di essere reintegrato nel Corpo di Polizia penitenziaria, atteso che era venuta meno l’unica causa che ne aveva determinato l’inidoneità al servizio di istituto ed il suo trasferimento ai ruoli amministrativi.

Con fax dell’8.6.2006, detta istanza è stata respinta, sull’assunto che, "ai sensi dell’art. 42 c. 2 del D.Lgs. 443/92, il personale dispensato dal servizio per infermità non può essere riammesso".

Avendo il Sig. S., con lettera del 14.2.2007, assunta in data 16.2.2007 al n. 0321 di prot., contestato il predetto provvedimento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 26.1.1994, n. 3, che sancisce l’inoperatività della richiamata disposizione quando la dispensa dal servizio sia avvenuta per motivi di salute e l’infermità sia successivamente venuta meno, e chiestone l’annullamento ed avendo poi, in data 1.8.2008, lo stesso reiterato l’istanza di riammissione nei ruoli della Polizia penitenziaria, con nota in data 8.8.2008, l’Amministrazione si è nuovamente pronunciata, denegando ancora detta riammissione. In questo caso essa ha invocato l’art. 80 del D.Lgs. n. 443/1992, il quale stabilisce che "non può essere riammesso nel ruolo di provenienza" il personale trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, o trasferito, sempre a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, ovvero d’ufficio, per esigenze di servizio, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego, in quanto abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, non comportante l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, o ancora trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego, avendo riportato un’invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto.

Con il ricorso introduttivo è stata impugnata detta nota e sono state chieste la riammissione al servizio, nonché la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dalla proposizione dell’ultima istanza rigettata, in ragione della mancata riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria e dello speculare mantenimento nel ruolo amministrativo e nella qualifica di "operatore amministrativo B2".

I motivi di censura ivi dedotti sono i seguenti:

violazione di legge: artt. 3 e 36 Cost. ed art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 – eccesso di potere per difetto assoluto e/o contraddittorietà di motivazione: considerando l’interpretazione attribuita dalla Corte costituzionale, con sentenza 26.1.1994, n. 3, all’art. 132 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3, secondo cui tale disposizione è incostituzionale laddove non consente la riammissione in servizio quando la dispensa è avvenuta per motivi di salute, nonché pronunce dei giudici di merito che avrebbero esaminato disposizioni sostanzialmente identiche, l’art. 80 del D.Lgs. n. 443/1992, di cui è stata fatta in concreto applicazione, dovrebbe essere interpretato nel senso di consentire la riammissione in servizio, dopo l’avvenuto transito, per motivi di salute, in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altra Amministrazione, quando sia intervenuta la completa guarigione del dipendente; una diversa interpretazione determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 13.11.2008, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Chiamato il ricorso in decisione nell’udienza pubblica dell’8.1.2009, con ordinanza 28.1.2009, n. 851, questo Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, per violazione degli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non consente, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente, transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della medesima Amministrazione o in altra Amministrazione, nel contempo sospendendo il giudizio, in attesa della decisione del giudice delle leggi.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 294/09, emessa in data 4.11.2009 e depositata in cancelleria il 13.11.2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione, per contrasto con l’art. 3 Cost., "poiché sottopone" i soggetti transitati in altri ruoli della stessa o di altra Amministrazione "ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato a coloro che, a parità di condizioni, possono, invece, svolgere la medesima attività lavorativa".

In detta sentenza si stabilisce, altresì, che "l’amministrazione, nel decidere sull’istanza di riammissione, dovrà pur sempre procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, restando comunque titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’esistenza dell’interesse pubblico all’adozione del provvedimento, in considerazione delle proprie complessive esigenze, anche di organico, sussistenti al momento della presentazione della domanda medesima".

Il Sig. S. ha, perciò, provveduto alla riassunzione del giudizio, ai sensi dell’art. 297 c.p.c..

Nel frattempo, in data 3.12.2009, lo stesso ha presentato nuovamente istanza di riammissione in servizio.

Con nota 28.1.2010, prot. n. GDAP00410082010, il Dirigente del Settore amministrativo sanitario dell’Area Previdenza della Direzione generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha chiesto alla Direzione della casa circondariale di Rieti, dove il ricorrente prestava servizio, di inviare lo stesso a visita presso la competente commissione medicoospedaliera "per stabilire la sua idoneità al servizio incondizionato nel Corpo di polizia penitenziaria", "stante l’attuale interesse di quest’Amministrazione alla riammissione in servizio".

Tale nota è stata preceduta dalla nota 27.1.2010, prot. 2032/Conc. della richiamata Direzione generale, con cui si sosteneva appunto la sussistenza dell’interesse alla riammissione, in ragione delle "attuali carenze organiche nel ruolo degli agenti ed assistenti".

Sottoposto a visita da parte della Prima Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento di Medicina legale del Ministero della Difesa in data 17.2.2010, il ricorrente è stato ritenuto all’unanimità idoneo al servizio di istituto incondizionato nella Polizia penitenziaria, giusta verbale 18.2.2010, n. A11000769.

Nella seduta del 6.7.2010, il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia ha espresso parere contrario alla riammissione in servizio del ricorrente nel Corpo della Polizia penitenziaria, sulla base dei criteri stabiliti il 10.11.1993 e modificati l’8.3.1995 ed il 22.4.2010. Ivi si assume che si riteneva "non adeguatamente tutelato l’interesse dell’Amministrazione sotto il profilo della conservazione, da parte dell’interessato, della professionalità acquisita durante il periodo prestato".

Tale verbale è stato portato a conoscenza del Sig. S. in data 10.9.2010.

Medio tempore, in data 6.9.2010, l’Amministrazione ha depositato in giudizio documentazione.

Fissata la pubblica udienza per il 7.10.2010, è stato disposto un rinvio, per consentire al ricorrente di proporre motivi aggiunti.

Il richiamato verbale è stato impugnato con i seguenti motivi aggiunti, notificati in data 9.11.2010:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 – eccesso di potere ed incompetenza: con la sentenza della Corte costituzionale n. 294/2009 sarebbe stato rimosso il divieto di riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria, precedentemente previsto nella menzionata disposizione, e, perciò, l’Amministrazione non potrebbe impedire al ricorrente tale riammissione, una volta accertata l’idoneità fisica, il che risulta accaduto nella specie, altrimenti configurandosi incompetenza, in capo alla stessa;

2) eccesso di potere per inammissibilità dell’integrazione a posteriori della motivazione del provvedimento negativo: solo a distanza di due anni dall’adozione del primo provvedimento negativo, assunto nei confronti del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe opposto un’ulteriore ed autonoma ragione ostativa alla sua riammissione in servizio, in violazione del principio di necessaria contestualità e concentrazione della motivazione dei provvedimenti; l’integrazione motivazionale a posteriori sarebbe contraria ai più elementari principi in materia di diritto di difesa;

3) eccesso di potere per carenza e/o contraddittorietà della motivazione sottesa al provvedimento impugnato: l’Amministrazione, dopo aver fatto espresso riferimento all’attualità del proprio interesse alla riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria del ricorrente, avendolo fatto sottoporre agli accertamenti medicosanitari, tesi a verificare il pieno recupero, da parte sua, dell’idoneità fisica al servizio di istituto, contraddittoriamente avrebbe opposto una nuova ragione ostativa a ciò.

Sono state riproposte la domanda di riammissione al servizio del Sig. S., nonché di condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dall’ultima istanza respinta.

Con memoria depositata in data 12.3.2011, l’Avvocatura dello Stato, procuratrice dell’Amministrazione resistente, ha confutato le argomentazioni di parte ricorrente, in particolare, sottolineando la sua "potestà di procedere comunque al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge" e sostenendo che "il diniego" sarebbe "sorretto da motivazione congrua e logica, avendo l’Amministrazione" stessa "considerato che il dipendente, assunto nel 1992, era transitato nel profilo di operatore amministrativo sin dal 1995 e, quindi, atteso il lungo periodo trascorso acquisendo una diversa professionalità, allo stato non" era "stato ritenuto idoneo allo svolgimento dei delicati compiti propri del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria".

Dopo un ulteriore rinvio, disposto nell’udienza pubblica del 14.4.2011, in quella del 19.5.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame, comprensivo di ricorso introduttivo e di motivi aggiunti, si censurano, rispettivamente, il provvedimento di diniego alla riammissione in servizio del ricorrente, dopo la sua guarigione dalla patologia che ne aveva determinato la sua inidoneità al servizio di istituto ed il suo passaggio ai ruoli civili, fondato sull’impedimento a tale transizione causato dalla previsione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, nonché il verbale del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, con cui è stata ancora una volta denegata detta riammissione, una volta che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della menzionata disposizione, nella parte in cui non vi consente il rientro, quando si è accertata la guarigione.

1.1 – Si chiedono, altresì, la riammissione del Sig. S. nel Corpo di Polizia penitenziaria e la condanna della menzionata Amministrazione intimata alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dalla proposizione dell’ultima istanza rigettata, in ragione della mancata riammissione in servizio nel predetto Corpo e dello speculare mantenimento nel ruolo amministrativo e nella qualifica di "operatore amministrativo B2".

2 – Per quanto concerne l’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo, se ne deve affermare la fondatezza, con correlato annullamento del provvedimento che ne costituisce l’oggetto, a seguito appunto della illegittimità costituzionale del citato art. 80 del D.lgs. n. 443/1992, dichiarata dal giudice delle leggi nella sentenza 294/09, emessa in data 4.11.2009 e depositata in cancelleria il 13.11.2009.

In tale sentenza, pronunciata su rinvio di questa sezione, con ordinanza 28.1.2009, n. 851, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione, per contrasto con l’art. 3 Cost., "poiché sottopone" i soggetti transitati in altri ruoli della stessa o di altra Amministrazione "ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato a coloro che, a parità di condizioni, possono, invece, svolgere la medesima attività lavorativa".

Ne deriva che, stante l’efficacia retroattiva, nell’ambito del procedimento giurisdizionale pendente, di detta sentenza, il provvedimento de quo è illegittimo, in quanto in violazione della nuova versione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 443/1992, e va annullato.

3 – Altrettanto è a dirsi, con riguardo al verbale di ulteriore diniego alla riammissione in servizio presso il Corpo di Polizia penitenziaria, proveniente dal Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, gravato con i motivi aggiunti.

4 – In relazione a questi ultimi si rende necessaria una pregiudiziale precisazione.

Si è visto in narrativa che essi risultano regolarmente e tempestivamente notificati all’Amministrazione resistente, la quale ha anche prodotto una memoria defensionale in merito.

Nel corso dell’udienza pubblica del 19.5.2011 il difensore del ricorrente, alla presenza anche dell’Avvocato dello Stato, ha depositato copia dei motivi aggiunti, riportanti la relata di notifica, dichiarando di averli già depositati in giudizio unitamente all’istanza di fissazione d’udienza, sulla quale risulta apposto il timbro di ricezione, da parte della Segreteria del T.A.R.. Detta istanza è stata depositata il 24.11.2010.

Pur non rinvenendosi presso il Tribunale l’originale dei motivi aggiunti, questo Collegio li ammette, ritenendoli tempestivamente depositati, nella suddetta data richiamata in ultimo, considerando plausibile la dichiarazione del difensore di parte ricorrente, tenuto conto anche che non sussiste opposizione sul punto da parte dell’Avvocatura dello Stato, che, per la decisione, vi si è rimessa.

5 – Nel merito, deve preliminarmente puntualizzarsi che l’eliminazione dell’ostacolo alla riammissione nel Corpo di Polizia penitenziaria, conseguita con la richiamata pronuncia n. 294/09, non comporta, tuttavia, l’effetto automatico di tale transito, in quanto, come la stessa Corte costituzionale ha evidenziato, "l’amministrazione, nel decidere sull’istanza di riammissione, dovrà pur sempre procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, restando comunque titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’esistenza dell’interesse pubblico all’adozione del provvedimento, in considerazione delle proprie complessive esigenze, anche di organico, sussistenti al momento della presentazione della domanda medesima".

In proposito, deve considerarsi che risulta per tabulas che l’Amministrazione ha affermato la sussistenza dell’interesse alla riammissione del ricorrente, in ragione delle "attuali carenze organiche nel ruolo degli agenti ed assistenti", facendolo sottoporre agli accertamenti medicosanitari, per verificarne la sua idoneità fisica.

Risultato lo stesso idoneo al servizio di istituto incondizionato nella Polizia penitenziaria, giusta verbale 18.2.2010, n. A11000769 della Prima Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento di Medicina legale del Ministero della Difesa, il Consiglio di Amministrazione lo ha, invece, ritenuto inidoneo, in ragione del solo lasso di tempo intercorso dal suo passaggio ai ruoli civili dell’Amministrazione stessa, sulla scorta dei criteri fissati in modo generale per tali ipotesi.

5.1 – Corretta e fondata è la censura dedotta sub III) nei motivi aggiunti, laddove si rileva la contraddittorietà nel comportamento tenuto nel caso in esame dall’Amministrazione intimata: ove, infatti, essa avesse voluto apoditticamente impedire il rientro nei ruoli della Polizia penitenziaria, sulla base unicamente dell’oggettivo tempo trascorso, non lo avrebbe fatto sottoporre a visita medica, passaggio in questo caso del tutto inutile e superfluo. Pur trattandosi di organi diversi che vi si sono pronunciati, essi costituiscono pur sempre espressione e promanazione della stessa Amministrazione.

Presupposto dell’agire amministrativo è il permanere dell’interesse dell’Amministrazione alla riammissione di che trattasi, elemento derivante da una sua valutazione discrezionale, riconosciuta in capo alla medesima dalla stessa Corte costituzionale.

Stante pacificamente nella specie l’interesse de quo ed accertata l’idoneità fisica del ricorrente, il diniego non fondato su un esame della sussistenza degli ulteriori requisiti, di tipo professionale, bensì su un elemento del tutto teorico e privo di alcun riscontro concreto si palesa contraddittorio.

5.2 – Pertanto anche il secondo diniego, contenuto nel verbale del Consiglio di Amministrazione, è illegittimo e deve essere annullato.

6 – Questo Tribunale non può accogliere, tuttavia, le ulteriori domande – di riammissione in servizio e di correlata corresponsione delle differenze retributive -dovendo riconoscersi, comunque, il potere, per l’Amministrazione, di accertare concretamente la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti professionali, attraverso un colloquio o una prova o altro metodo che la stessa ritenga appropriato a tal fine, purché specificamente riferito alla persona del ricorrente medesimo.

7 – Stante la soccombenza parziale dell’Amministrazione, le spese, i diritti e gli onorari sono a parziale suo carico, nella misura forfetaria di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sez. I quater, definitivamente pronunciando, accoglie l’impugnativa proposta con il ricorso in epigrafe, per l’effetto, annullando i provvedimenti impugnati con il gravame introduttivo e con i motivi aggiunti ed ordinando all’Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni, fatti salvi i suoi ulteriori provvedimenti, e rigetta le altre domande proposte.

Condanna parzialmente l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio, nella misura forfetaria di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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