Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 07-06-2011, n. 22724 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto in data 27 ottobre 2010, emesso de plano ai sensi dell’art. 409 e 415 c.p.p., il GIP del Tribunale di Crotone disponeva l’archiviazione del procedimento penale iniziato a carico di C. V. in seguito all’omicidio di M.G..

Contro questa pronuncia propone ricorso per cassazione P. A.F., moglie della vittima dell’omicidio, deducendone la nullità per non essere stata la medesima avvisata della presentazione della richiesta di archiviazione da parte del P.M., avviso che alla stessa spettava ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2, avendo dichiarato, quale persona danneggiata dal reato, nell’atto di nomina del difensore, di essere avvisata nella ipotesi in cui il P.M. avesse avanzato richiesta di archiviazione.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva chiedendo l’annullamento del decreto impugnato dappoichè fondata la censura difensiva.

3. Il ricorso è fondato.

A mente dell’art. 408 c.p.p., comma 2, infatti, l’avviso della richiesta di archiviazione del P.M. è notificata a cura del P.M. alla persona offesa che abbia fatto rituale richiesta di essere informata circa l’eventuale archiviazione.

Consegue da ciò, secondo insegnamento di questa Corte di legittimità, che il decreto di archiviazione emesso dal GIP senza che la parte offesa sia stata informata della richiesta di archiviazione da parte del P.M. è viziata da nullità insanabile, a mente dell’art. 178 c.p.p., lett. c) (Cass., Sez. 5^, 05/02/1999, n. 611, Zanellato; Cass., Sez. Unite, 30/06/2004, n. 29477).

Nel caso di specie la ricorrente, moglie della vittima di un omicidio, ha tempestivamente chiesto, con la nomina del difensore di fiducia incaricato di tutelarne le ragioni, di essere avvisata dell’eventuale archiviazione del procedimento penale attivato per la individuazione dei responsabili del reato, ma, ciononostante, non ha ricevuto l’avviso della relativa richiesta formulata dal P.M.. E’ pur vero che la ricorrente ha svolto la sua doglianza a distanza di circa 18 mesi dalla disposta archiviazione, ma non v’è agli atti la prova che l’interessata abbia avuto prima notizia del provvedimento e spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, di dedurre e dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa, il cui termine di proposizione, come è noto è di dieci giorni a far data dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del procedimento. (Cass., Sez. 3^, 13/05/2010, n. 24063, ove, in motivazione, la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta se la tardività non risulta dagli atti).

4. Deve, pertanto, pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti al GIP del tribunale di Crotone per il corso ulteriore.
P.Q.M.

la Corte, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Crotone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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