T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5127 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22.4.2006, n. 144, notificata il 26.4.2006, nei confronti della Sig.ra O. è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori ed ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione ad un manufatto in muratura, composto da un piano terra di 100 mq, avente l’altezza di 3,5 m, che la stessa avrebbe realizzato, in assenza di permesso di costruire, su terreno ubicato in Ardea, in località "Le Salzare", via delle Salzare s.n.c..

In data 10.12.2004 la predetta ricorrente aveva presentato domanda di condono edilizio per la "realizzazione" in tale località "di nuova costruzione ad uso residenziale", avente la superficie utile residenziale di 56,24 e quella utile non residenziale di 14,85 mq.

È stata depositata in giudizio copia di tale domanda e dei bollettini attestanti l’avvenuto versamento di due rate degli oneri concessori e dell’oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale.

Il provvedimento richiamato è stato impugnato per i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione dei principi e delle norme in materia di concessione edilizia in sanatoria – violazione dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24.11.2003, n. 326 – violazione dei principi e delle norme della L. 28.2.1985, n. 47, richiamati dalla legge n. 326/2003 ed, in particolare, dell’art. 38 della legge n. 47/1985: la disposizione richiamata in ultimo, alla quale rinvia (essendo contenuta nel Capo IV di tale legge) l’art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003, sospende sia il procedimento penale sia quello amministrativo, per cui, ove sia stata presentata domanda di condono edilizio, l’Amministrazione deve dapprima pronunciarsi su di essa e, solo dopo una valutazione negativa, può sanzionare l’abuso; pertanto l’ordinanza impugnata è illegittima, stante la pendenza di detta istanza;

2) violazione dei principi e delle norme sulla completezza dell’istruttoria nel procedimento amministrativo – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed, in particolare, per carenza di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta: l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere un’attività istruttoria tesa a verificare l’avvenuta presentazione di una domanda di condono edilizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ardea, il quale, nella memoria prodotta, ha sostenuto che nel corso del sopralluogo eseguito in data 5.2.2004 il manufatto in questione, che si sarebbe dovuto ultimare entro il 31.3.2003, sarebbe risultato non definitivamente completato.

Con ordinanza 26.7.2006, n. 4411, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Nella pubblica udienza del 19.5.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi:DIRITTO

1 – Con il ricorso in esame si censura il provvedimento con cui si ordinano l’immediata sospensione dei lavori e la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, di un manufatto in muratura, composto da un piano terra di 100 mq, realizzato dalla ricorrente, in assenza di permesso di costruire, su terreno ubicato in Ardea, in località "Le Salzare", via delle Salzare s.n.c..

1.1 – Il ricorso è fondato e va accolto in relazione a ciò che di seguito sarà evidenziato.

2 – Da quanto illustrato in narrativa si evince che per tale fabbricato la ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, anteriormente all’irrogazione della sanzione demolitoria, qui censurata.

2.1 – Deve, poi, considerarsi che la su richiamata disposizione normativa, al comma 25, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della legge 28.2.1985, n. 47.

Orbene, come correttamente evidenziato in ricorso, ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

2.2 Pertanto risulta fondata la censura di violazione di legge ed, in particolare, del menzionato art. 38 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, che inficia il provvedimento, rendendolo illegittimo, proprio in ragione della presentazione, da parte della ricorrente, nei termini, prima dell’emanazione del provvedimento qui gravato, della domanda di condono, accompagnata dal versamento sia dell’anticipazione degli oneri concessori sia dell’oblazione.

3 – Altrettanto lo è la doglianza dedotta sub 2), con cui si lamenta, in particolare, la carenza di istruttoria, non essendo stata accertata l’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio, la quale produce gli effetti sopra indicati.

Agli atti risultano poi versate due rate degli oneri concessori e dell’oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale.

4 – In definitiva l’Amministrazione avrebbe dovuto dapprima accertarsi se fosse pendente un’istanza di condono edilizio per l’abuso in contestazione e, rinvenendola, pronunciarsi in modo espresso su di essa, esplicando le ragioni dell’eventuale mancato suo accoglimento, e, soltanto successivamente, avrebbe potuto sanzionarlo, con l’ingiunzione di demolizione, a ciò non bastando le considerazioni, espresse solo nella sua memoria defensionale prodotta in giudizio dal difensore, circa il mancato completamento nei termini ex lege dell’immobile, essendo, peraltro, necessaria solo la realizzazione del rustico entro il 31.3.2003.

5 – In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento demolitorio con lo stesso gravato.

6 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, sussistono le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti, stante l’accoglimento del ricorso unicamente per la violazione di disposizioni concernenti profili procedimentali.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *