Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 07-06-2011, n. 22723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 7 gennaio 2010 il giudice della udienza preliminare del Tribunale di VOGHERA ha dichiarato non doversi procedere a carico di C.F., imputato della contravvenzione di cui all’art. 703 c.p. in relazione alla L. n. 773 del 1931, art. 57, perchè estinto il reato detto per intervenuta oblazione. Il giudicante ha disposto nel contempo la confisca del fucile utilizzato per commettere il fatto contestato ed il relativo caricatore.

2. Ricorre per Cassazione il Capanna, con l’assistenza del difensore di fiducia denunciando, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza della legge penale, in relazione alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 ed all’art. 240 c.p., deducendo che in materia di reati concernenti le armi la confisca non sarebbe obbligatoria nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie, non intervenga una sentenza di condanna.

3. Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha in più occasioni ribadito il principio di diritto secondo il quale "la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato" (Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 1264, Pisciotta, massima n. 235854; cui adde: Sez. 1, 22 settembre 2006, n. 34042, Bardino, massima n. 234799; Cass., Sez. 1, 20.1.2010, n. 11480).

E il principio in parola è stato ribadito proprio in termini: nel caso, appunto, di oblazione per la contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 (Sez. 1, 23 ottobre 1997, n. 5967, Porpiglia, massima n. 209788; Sez. 1, 29 ottobre 1997, n. 413, Caracciolo, massima n. 209434) ovvero di cui al successivo art. 20 bis (Sez., 12 novembre 1997, n. 11128, Maesano, massima n. 209157).

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va rigettata ed il ricorrente condannato, a mente dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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