T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5126 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

d’udienza;
Svolgimento del processo

Nel corso dei sopralluoghi eseguiti da operatori della Polizia municipale del Comune di Riano il 15.4.2006 ed il 18.4.2006, sul terreno contraddistinto in catasto al foglio 8, particella 124, di proprietà del ricorrente, sul lato confinante con la strada interpoderale esistente, sono stati rinvenuti, rispettivamente, un recinto con bandoni in lamiera alti 2 m, sorretti da pali in legno, e due pali di ferro ad H della larghezza di 40 cm e dell’altezza di 2 m, infissi ed ancorati con calcestruzzo, in assenza di denuncia di inizio attività.

Con ordinanza 20.4.2006, n. 17, notificata in data 21.4.2006, le opere richiamate sono state sanzionate con l’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Questo provvedimento è stato impugnato con il presente gravame, fondato sui seguenti motivi di diritto:

1) illegittimità per eccesso di potere sotto i connessi e concorrenti profili della contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, nonché del difetto assoluto di istruttoria e del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – superficialità e sviamento – antinomia dell’ordine di demolizione con il permesso di costruire n. 38 del 17.5.2004: il provvedimento gravato non terrebbe conto delle prescrizioni contenute nel citato permesso di costruire, secondo le quali il luogo destinato alla costruzione si sarebbe dovuto chiudere lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici, per cui, differentemente da quanto rilevato nello stesso provvedimento, nessuna D.I.A. sarebbe stata necessaria, trattandosi nella specie proprio della recinzione che proteggeva il cantiere, già vista nel corso del sopralluogo del 19.5.2005 dal Comando di Polizia municipale, senza che tuttavia né questo né l’Ufficio tecnico sollevassero allora alcun rilievo al riguardo; ove fosse ritenuta abusiva la posa in opera delle putrelle in ferro, il provvedimento sarebbe illegittimo, perché esteso a tutta la recinzione, e peraltro dette opere sarebbero state apposte successivamente per rafforzare la recinzione, a seguito di incidenti provocati da mezzi appartenenti ad un’impresa edile, incaricata di eseguire alcuni lavori su un terreno di proprietà di una vicina, per cui sussisterebbe anche lo sviamento di potere;

2) in via subordinata, illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 7, del D.L. 5.10.1993, n. 398, convertito dalla legge 4.12.1993, n. 493, e degli artt. 7 e 10 della legge 28.2.1985, n. 47: anche ove fosse necessaria la presentazione di una denuncia di inizio attività, la sanzione demolitoria comminata sarebbe illegittima, in quanto riferita ad opere realizzate in assenza di titolo concessorio, essendo invece applicabile solo la sanzione pecuniaria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Riano, che ha depositato documentazione, anche in esecuzione dell’ordinanza istruttoria 26.7.2006, n. 896c.

Successivamente detto Ente ha prodotto una memoria defensionale ed ulteriore documentazione.

Con ordinanza 10.11.2006, n. 6193, è stata accolta parzialmente la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Il ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, in vista della pubblica udienza del 5.5.2011, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il presente ricorso s’impugna l’ordinanza recante ingiunzione di demolizione di una recinzione in bandoni in lamiera alti 2 m, sorretti da pali in legno, e di due pali di ferro ad H della larghezza di 40 cm ed altezza di 2 m, infissi ed ancorati con calcestruzzo, insistenti su terreno di proprietà del ricorrente.

2 – Non appare chiaro ed inequivocabile se le opere realizzate costituiscano effettivamente la recinzione prescritta dal permesso di costruire 17.5.2005, n. 38, come si assume nell’atto di ricorso, in quanto sembra che quanto meno il recinto ancora oggi, a distanza di 5 anni, sia presente in loco.

3 – Ciò che invece risulta evidente è che la sanzione demolitoria, irrogata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, sia inappropriata, atteso che tale tipo di sanzione si riferisce ad opere necessitanti di permesso di costruire, in concreto prive di detto titolo edilizio.

Nel caso in esame nello stesso provvedimento impugnato si rileva che le opere in questione sono state eseguite "in assenza di denuncia di inizio attività", implicando tale affermazione che l’unica sanzione possibile era quella pecuniaria e non già l’ingiunzione di demolizione, effettivamente disposta.

Sotto tale profilo, detto atto è senz’altro illegittimo, per violazione delle norme in materia edilizia.

4 – Ove poi l’intento perseguito fosse quello di far arretrare la recinzione e le putrelle, come pare desumersi anche dalla discussione tenutasi in udienza pubblica, non è la sanzione edilizia in esame lo strumento idoneo.

Dal provvedimento si evince che le opere sono state costruite su terreno di proprietà del ricorrente. Se insistessero invece su area pubblica – ma ciò non risulta – sarebbe applicabile l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, mentre se riguardassero una strada privata interpoderale, gli altri proprietari dovrebbero far ricorso agli strumenti privatistici.

Perciò il provvedimento appare affetto anche da sviamento di potere.

5 – Deve concludersi che il provvedimento è illegittimo, per quanto sopra evidenziato, ed il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente suo annullamento; ma restano salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune potrà adottare all’esito della corretta sussunzione della fattispecie nella ipotesi normativa di riferimento.

6 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari di difesa, tenuto conto delle considerazioni svolte nella presente disamina, si ravvisano, tuttavia, i presupposti per la loro integrale compensazione delle parti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; con salvezza degli ulteriori atti del Comune.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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