Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 07-06-2011, n. 22517

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 giugno 2010, la Corte d’Appello di Caltanissetta, 2A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Nicosia, con la quale l’appellante L.G. era stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita aggravata di nove pecore (cinque di D.C. e quattro di D. A.) a lui affidate per il trasporto al macello di Palermo, con la recidiva reiterata infraquinquennale specifica.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze delle persone offese e dei medici veterinari dalle quali risultava in particolare che il vano di carico, piombato alla partenza, era risultato privo di sigilli all’arrivo. Non poteva escludersi l’altruità della cosa posto che alcuna cessione degli ovini sarebbe potuta in ogni caso avvenire alla presenza dell’ufficiale sanitario che attestava la correttezza della procedura con la quale gli allevatori ottemperavano all’obbligo di avviare le proprie pecore infette al macello servendosi del L. solo per il trasporto.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 646 c.p. perchè, per come è emerso nella fase di istruzione probatoria, i fratelli D. non erano più proprietari delle pecore per averle vendute, a titolo gratuito, ai fratelli L., per come risulta dalle dichiarazioni di D.C. all’udienza del 14 marzo 2007; – contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza impugnata affermato che al momento del carico le pecore infette (177 complessivamente) furono controllate scrupolosamente, laddove era risultato dal testimoniale (in particolare il veterinario) che il movimento del gregge era confuso tanto è vero che al momento del controllo all’arrivo erano presenti anche due pecore che non risultavano affette da brucellosi; – mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello con il quale si era sottolineato che la denunciata confusione al momento del carico era confortata dalla constatazione che vennero caricate due pecore non infette.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, attraverso il riferimento al contenuto degli atti, senza peraltro formulare alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza che ha preso in considerazione il motivo di appello attinente l’altruità della cosa, altruità che ha escluso al rilievo che nessuna cessione degli ovini sarebbe potuta avvenire perchè l’ufficiale sanitario attestava la correttezza della procedura con la quale gli allevatori ottemperavo all’obbligo di avviare le proprie pecore infette al macello e che L. interveniva solo come trasportatore. In quanto non oggetto di critica tale motivazione rimane come valido apparato argomentativo a giustificazione della decisione adottata.

2. Il terzo motivo (che per questo profilo assorbe il secondo) è infondato, perchè la sentenza – impugnata ha dato (ancorchè per implicito) risposta alla specifica doglianza difensiva (che al fine di corroborare la tesi della mancanza di prova della contestata appropriazione aveva sottolineato l’accertata presenza nel gregge, avviato alla macellazione per essere i capi affetti da brucellosi, di due pecore sane, a dimostrazione della confusione in cui si operò al momento del carico), avendo valorizzato l’accertata rimozione dei sigilli e il numero non trascurabile dei capi mancanti tale da non poter passare inosservato (così rendendo evidente il convincimento, a contrario, che la confusione determinatasi al momento del carico poteva aver comportato il mancato rilievo della presenza di due capi non infetti).

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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