T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5123 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato il ricorrente ha impugnato, unitamente a quanto connesso, il provvedimento del 23 settembre 2010 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka (Bangladesh) ha rigettato la domanda di visto di ingresso avanzata dallo stesso ricorrente al fine di entrare in Italia per prestare lavoro subordinato quale bracciante agricolo; rigetto pronunciato per "foto sostituita" sul passaporto numero B0903789.

Il ricorrente ha dedotto la illegittimità del diniego per difetto di motivazione, nella considerazione che non sono stati indicati i controlli che sarebbero stati effettuati dall’Ambasciata al fine di giungere alla contestata conclusione; lo stesso ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione, con vittoria di spese.

A seguito di istruttoria disposta da questo Tribunale, la predetta Ambasciata ha precisato le ragioni (disallineamento della foto; contrasto fra nitidezza della foto ed usura della pagina relativa) che la hanno indotta a ritenere sostituita la foto apposta sul passaporto del ricorrente e pertanto a denegare il visto di ingresso.

Indi, nella odierna camera di consiglio, fissata per la decisione sulla istanza cautelare, il ricorso, previo avviso circa la possibilità di una sua definizione con sentenza in forma semplificata, è stato ritenuto per la decisione.
Motivi della decisione

In relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz’altro definibile nel merito con sentenza in forma semplificata, non essendo necessario disporre eventuale ulteriore istruttoria; e in tal senso si procede.

Il ricorso è infondato.

Dalla relazione dell’Ambasciata che ha emesso il diniego impugnato emerge che la sostituzione della fotografia sul passaporto esibito dal ricorrente è stata desunta dalle seguenti circostanze:

si è accertato, mediante l’utilizzo di un particolare strumento elettronico ai raggi ultravioletti, che la fotografia sulla pagina n.3 del passaporto non è, come di solito, allineata, ma è sfalsata;

la stessa fotografia, per il colore nitido che evidenzia, contrasta con l’usura a cui il tempo ha sottoposto la predetta pagina n.3.

Da ciò l’Ambasciata ha tratto il convincimento circa la manomissione del passaporto mediante sostituzione della fotografia del titolare.

Convincimento questo corroborato dalla considerazione che la frequenza di tale tipo di manomissione è in Bangladesh molto alta in quanto – ha precisato l’Ambasciata – ""dietro si celano ben più strutturate organizzazioni""; la stessa Ambasciata ha aggiunto poi che ""va altresì considerata la concreta possibilità che dietro a un cambio di identità operato tramite la sostituzione della fotografia, possa celarsi il tentativo di introdurre nel nostro paese persone sfavorevolmente note alle nostre autorità e segnalate anche per motivi attinenti alla sicurezza e a minacce di stampo terroristico"".

Da tanto emerge che l’Ambasciata ha evidenziato le ragioni che la hanno indotta a ritenere la sostituzione della fotografia, con conseguente incertezza della identità di colui il quale era in possesso del passaporto; ha poi evidenziato le ragioni, tratte dalla sua diretta conoscenza della situazione locale, in base alle quali trattare con molto scrupolo casi del genere, rifiutando il visto di ingresso a quelle persone non inequivocamente identificate.

Tali ragioni, in assenza, come nel caso, di altre contrarie di sicura prevalenza, si presentano plausibili, e rendono giustificato il diniego impugnato; con conseguente infondatezza dell’unica censura dedotta.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

rigetta il ricorso come in epigrafe proposto;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione degli Affari Esteri, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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