T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5122 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che il presente ricorso ha per oggetto le ordinanze con cui è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto con struttura portante in muratura, predisposto su due piani, avente la superficie di 192,92 mq ed il volume di 748,83 mc, realizzato, in assenza di permesso di costruire, in area agricola, sottoposta a vincolo sismico;

Considerato che, stante il carattere di intervento di nuova costruzione, come correttamente qualificato negli stessi provvedimenti gravati, delle opere eseguite, la sanzione in concreto irrogata fosse dovuta, esplicazione di attività vincolata;

Ritenuto:

che, per ciò stesso, non fosse necessario esplicitare alcun interesse pubblico alla demolizione, essendo l’atto repressivo, al contrario, dovuto;

che, a fronte di tale carattere vincolato, la dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento non determini l’annullamento dei provvedimenti, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

che non sussista la dedotta violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto la previsione contenuta nell’invocato art. 15 della L.r. n. 15/2008 ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello dell’applicato art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;

che debba concludersi che il ricorso sia infondato e da rigettare;

che nulla debba disporsi in ordine alle spese, stante la soccombenza del ricorrente, in assenza di costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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