T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5121 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. M. è proprietario di un appartamento situato in Roma, via Campanella n. 41, scala E, interno 18.

In relazione a tale unità immobiliare, in data 16.4.2004 lo stesso ha presentato una domanda di condono edilizio, concernente il suo ampliamento, mediante realizzazione di un soppalco abitabile, per una superficie residenziale di 68 mq, che avrebbe già trovato al momento dell’acquisto, avvenuto in data 11.7.2003.

All’atto di ricorso risultano allegati la predetta istanza di condono e copia delle ricevute attestanti l’avvenuto versamento dell’oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale, e degli oneri concessori.

Successivamente, in data 29.4.2004, il ricorrente ha proposto istanza di condono per l’ampliamento del richiamato appartamento, per 10 mq, attraverso la realizzazione di una stanza (sulla terrazza).

Nel corso del sopralluogo eseguito il 3.11.2005 dal personale del Comando XVII Gruppo della Polizia municipale, giusta verbale 3.11.2005, prot. n. 42717 ED, rispetto all’oggetto della domanda di condono del 6.4.2004 (soppalco di 68 mq) ed alla denuncia di inizio attività del 4.5.2004, integrata con ulteriore D.I.A. del 26.5.2005, sono stati rinvenuti un tramezzo ed un soppalco di 3 mq, avente l’altezza media di 1,20 m. In detto verbale si precisa che per tali interventi si sarebbe potuta presentare ulteriore D.I.A. ex post.

Nella comunicazione di constatata violazione urbanisticoedilizia del 1°.12.2005, l’abuso viene individuato nella realizzazione, in assenza di D.I.A., di un solaio intermedio avente la superficie di 68 mq circa, completo di scala di accesso, oggetto di domanda di condono edilizio, nonché di un tramezzo nella camera da letto e di un soppalco di 3 mq circa avente l’altezza media di 1,20.

Con determinazione dirigenziale 5.1.2006, n. 24, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori.

Quest’ultimo provvedimento ed i due atti citati sono stati gravati con il ricorso introduttivo in esame.

I motivi di censura dedotti sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241 – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria: sussisterebbe la mancata comunicazione di avvio del procedimento, con incidenza sulla partecipazione procedimentale, senza che si potessero ravvisare ragioni di urgenza che lo giustificherebbero, non potendosi ritenere tale il provvedimento di sospensione dei lavori; inoltre nel provvedimento impugnato non sarebbero indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326 – violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della L. 28.2.1985, n. 47, e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare irragionevolezza, illogicità, travisamento e perplessità: l’Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento di sospensione dei lavori quando le opere, oggetto di domanda di condono e poi di due denunce di inizio attività, sarebbero già terminate ed in pendenza della predetta istanza, allorquando i procedimenti sanzionatori restano sospesi ex lege; non si sarebbe neppure tenuto conto di quanto evidenziato nel verbale della Polizia municipale, nel quale si rileva la coincidenza del soppalco con l’oggetto della domanda di condono, ed infine la costruzione del tramezzo in camera da letto, pure contestata, sarebbe ricompresa nella D.I.A. del 4.5.2004, mentre la realizzazione dell’ulteriore soppalco di 3 mq sarebbe il frutto di un macroscopico errore.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, producendo documentazione.

Successivamente, con determinazione dirigenziale dell’U.O.T. del Municipio XVII del Comune di Roma 7.3.2006, n. 295, notificata il 10.3.2006, ne è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001

Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, con cui sono state riproposte le doglianze appena richiamate, già riferite al provvedimento di sospensione dei lavori.

Ivi si precisa che la stessa Amministrazione avrebbe constatato l’insussistenza di alcun abuso edilizio, rilevando che i lavori "sono stati eseguiti in conformità delle DIA".

In ogni caso, per le opere interne asseritamente non ricomprese nella D.I.A. si applicherebbe il regime stabilito dall’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 o, al più, ove fosse necessaria un’integrazione di D.I.A., la sanzione applicabile non potrebbe essere la riduzione in pristino, bensì solo la sanzione pecuniaria.

Con ordinanza 21.4.2006, n. 2410, questo T.A.R. ha accolto parzialmente la domanda cautelare, proposta in via incidentale, con riferimento al soppalco di 68 mq.

II Consiglio di Stato – sezione IV, con ordinanza 28.7.2006, n. 3944, nell’ambito del ricorso n. 5199/2006, ha accolto l’appello proposto dal Sig. M. avverso la predetta ordinanza, relativamente alla parte rispetto alla quale essa non concedeva la sospensione di efficacia del provvedimento demolitorio impugnato.

Nelle more, in data 3.8.2006, è stata presentata una D.I.A. ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, concernente il tramezzo in camera da letto ed un piccolo ripostiglio collocato sul soppalco, ad uso sgombero.

Il Comune di Roma si è costituito con un nuovo difensore ed ha prodotto ulteriore documentazione.

Dopo un rinvio, disposto su istanza della parte ricorrente per poter depositare ulteriore documentazione ed esaminare quella depositata dall’Ente resistente, anche al fine eventuale di proporre altri motivi aggiunti, nell’udienza pubblica del 14.4.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1 – Il presente ricorso è comprensivo del gravame introduttivo, avente ad oggetto il provvedimento di sospensione dei lavori 5.1.2006, n. 24, nonché gli atti presupposti, ed i motivi aggiunti, concernenti la determinazione dirigenziale 7.3.2006, n. 295, recante ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, di un soppalco abitabile di 68 mq, nonché di un tramezzo nella camera da letto e di un soppalco di 3 mq circa avente l’altezza media di 1,20, realizzati in un’unità immobiliare di proprietà del ricorrente.

2 – Cominciando la disamina dal ricorso introduttivo, esso deve dichiararsi inammissibile, per carenza di interesse.

2.1 – In proposito, quanto al verbale di accertamento ed alla comunicazione di constatata violazione urbanisticoedilizia, occorre rilevare che essi sono atti endoprocedimentali, privi del carattere provvedimentale e, pertanto, di portata lesiva.

2.2 – Con riguardo, invece, all’ordinanza di sospensione dei lavori, deve preliminarmente richiamarsi l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori".

Ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti.

Nella specie il ricorso è stato proposto oltre i 45 giorni dall’emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori.

Il ricorrente non poteva, perciò, subire alcun nocumento dall’ordinanza gravata, recante ordine di sospensione dei lavori, e trarre alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del ricorso stesso.

2.3 – Ne deriva che il ricorso introduttivo, essendo mancante della necessaria condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, deve essere dichiarato inammissibile.

3 – Il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’ordinanza di ingiunzione di demolizione, è, invece, fondato.

4 – Per quanto concerne il soppalco della superficie di 68 mq, è la stessa Amministrazione a riconoscere, anche nel provvedimento gravato, che esso costituisce oggetto della domanda di condono edilizio 6.4.2004, prot. n. 66939. Risulta agli atti l’avvenuto versamento per intero dell’oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale, e degli oneri concessori.

4.1 – Ciò evidenziato in fatto, deve considerarsi che, ai sensi dell’art. 38 della legge 28.2.1985, n. 47, contenuto nel Capo IV, di cui l’art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.

Stante detta coincidenza, il gravame, per la parte concernente l’ordinanza di demolizione, è fondato e va accolto, sussistendo l’obbligo, per l’Amministrazione civica, di pronunciarsi previamente sulla domanda di condono, e ne consegue l’annullamento del predetto provvedimento, con lo stesso gravato, fatti salvi naturalmente gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione civica all’esito del procedimento introdotto dall’istanza di condono edilizio.

5 – Quanto alle ulteriori opere contestate, non risulta chiaro a questo Tribunale se esse siano o meno ricomprese nelle due denunce di attività presentate ex ante rispetto al provvedimento gravato, ma ciò non assume rilevanza ai fini della decisione in ordine ai motivi aggiunti.

5.1 – Infatti, a prescindere da ciò, il soppalco di 3 mq, avente un’altezza media 1,20 m, perciò non abitabile, nonché il tramezzo in camera da letto integrano interventi di ristrutturazione ordinaria, per i quali è sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, la cui assenza comporta l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria e non già di quella demolitoria, in concreto invece comminata.

5.2 – Pertanto il ricorso per motivi aggiunti è fondato e da accogliersi, con conseguente annullamento del provvedimento ivi impugnato.

6 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del Comune resistente, e vanno quantificati come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso introduttivo in epigrafe ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto, annullando la determinazione dirigenziale 14.6.2007, n. 1935, prot. n. 54366.

Condanna il Comune di Roma alle spese di giudizio in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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