T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5120 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ittorio e dell’istruttoria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento, recante ingiunzione di demolizione di un ampliamento, realizzato in assenza di titolo edilizio, di un immobile destinato all’esercizio dell’attività di somministrazione bevande, ubicato in Anguillara, via Lungolago delle Muse s.n.c.;

Considerato:

che, come evidenziato nel ricorso, risulta in atti una domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326, per un ampliamento, per 30 mq, di un immobile, destinato all’esercizio dell’attività in parola, situato appunto in via delle Muse s.n.c., presentata dalla ricorrente anteriormente all’irrogazione della sanzione demolitoria, qui censurata, di cui non si è invece tenuto alcun conto;

che, ai sensi dell’art. 38 della legge 28.2.1985, n. 47, applicabile alla specie in virtù del rinvio operato, per quanto qui interessa, al Capo IV di detta legge dal comma 25 del citato art. 32 del D.L. n. 269/2003, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso;

Ritenuto:

che pertanto il provvedimento qui gravato sia illegittimo, in quanto adottato nonostante la pendenza della predetta domanda di condono edilizio;

che il ricorso sia fondato e debba conseguentemente essere accolto, con correlato annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi naturalmente gli eventuali provvedimenti che l’Amministrazione dovesse emanare all’esito dell’esame dell’istanza in parola;

che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, sussistano le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti, stante l’accoglimento del ricorso unicamente per la violazione di disposizioni concernenti profili procedimentali;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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