Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22720

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MONETTI Vito che ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8.11.2010, il Gip del Tribunale di Milano applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di G.D. per aver partecipato, unitamente ad altri numerosi indagati, ad un sodalizio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 che reperiva all’estero ingenti quantitativi di stupefacenti che venivano trasportati, distribuiti e venduti in tutto il territorio nazionale, accertato da (OMISSIS); nonchè, in relazione a due distinti episodi (capi O e P) di importazione, detenzione e cessione in concorso di sostanze stupefacenti, commessi a (OMISSIS).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2, G.D., a mezzo del difensore di fiducia.

Con il primo motivo deduce violazione di legge denunciando il difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine agli indizi di partecipazione dell’indagato al sodalizio e agli episodi in contestazione. Ad avviso del ricorrente, si tratta di motivazione apparente atteso che il compendio indiziario viene desunto dalla presenza in Italia del G. e dai suoi contatti con un unico coindagato, peraltro, circoscritti ad un brevissimo periodo.

Con il secondo motivo denuncia la violazione della disposizione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 evidenziando che in seguito all’arresto del 19.1.2009 all’indagato era stata applicata la misura cautelare per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 inserito nell’attività del sodalizio di cui alla misura cautelare applicata con l’ordinanza impugnata; peraltro, ad avviso del ricorrente, dalla sentenza di primo grado emessa in quel procedimento emerge con evidenza che l’organo della pubblica accusa disponeva già allora di tutti gli elementi per contestare all’indagato anche il reato associativo. Conseguentemente, i termini massimi di fase di custodia cautelare relativi al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 dovevano ritenersi decorsi.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè proposto oltre il termine di legge.

Invero, trattandosi di ricorso ex art. 311 c.p.p., comma 2, deve essere proposto nei termini previsti dall’art. 309 cod. proc. pen..

Come si rileva in atti, la misura cautelare è stata eseguita il 16.11.2010 e nella stessa data veniva dato avviso al difensore di fiducia dell’indagato Avv. Vincenzo Minasi il quale ha proposto il ricorso il 16.12.2010.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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