T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5119 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna l’ordinanza n. 163 del 1 luglio 2004 con cui il Comune di Guidonia Montecelio gli ha ordinato di sospendere i lavori e demolire le opere ivi indicate;

Considerato, in diritto, che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

Considerato, infatti, che l’atto impugnato è stato emesso il 1 luglio 2004 ed è stato conosciuto dal ricorrente almeno dal 3 febbraio 2005, data in cui è stato notificato a mani dello stesso il verbale redatto in pari data ed avente ad oggetto l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 163 del 01/07/04, ivi espressamente citata quanto ad estremi e contenuto così da consentire all’interessato di percepirne agevolmente la portata lesiva;

Considerato che, in ogni caso, il ricorso è anche infondato nel merito;

Rilevato, infatti, che la prima censura è inaccoglibile in quanto la mancata notifica dell’atto impugnato, ivi dedotta, non comporta la nullità dello stesso ma, al più, la sua inefficacia nei confronti del destinatario;

Ritenuto, poi, infondato il secondo motivo con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in relazione all’istanza di condono edilizio presentata in data 01/12/04;

Considerato, infatti, che l’istanza di condono ha ad oggetto opere la cui ultimazione è stata ivi dichiarata come avvenuta il 31/12/02 laddove il manufatto indicato nel provvedimento impugnato era in corso di realizzazione alla data del 20 giugno 2004;

Ritenuta, infine, infondata la terza censura in quanto, contrariamente a quanto ivi dedotto, il Comune intimato ha ritualmente redatto e notificato il verbale del 03/02/05 d’inottemperanza alla demolizione impartita con il provvedimento impugnato;

Considerato che per questi motivi deve essere dichiarata l’irricevibilità del ricorso;

Considero che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’irricevibilità del ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Guidonia Montecelio, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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