Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22718 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. con ordinanza del 28.12.2010 il GIP del Tribunale di Avellino premesso:

– che G.R. aveva chiesto l’applicazione del beneficio dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 in relazione alla condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa inflittagli con la sentenza n. 580/10 resa il 25.3.2010 dalla Corte di Appello di Salerno, confermativa di quella pronunciata dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino del 1.12.2006;

– che detta l’istanza è stata proposta alla Corte distrettuale di Salerno, la quale ha dichiarato la propria incompetenza a decidere dappoichè non ancora passata in giudicato la sentenza del 25.3.2010 di cui innanzi e, pertanto, diverso il giudice dell’esecuzione competente a delibare detta istanza;

– che, secondo la Corte distrettuale, il giudice dell’esecuzione competente nella fattispecie era da individuare nel GUP del Tribunale di Avellino, perchè da questi pronunciata, il 20.11.2007, l’ultima sentenza divenuta irrevocabile;

– che nello specifico, contrariamente a quanto opinato dalla Corte territoriale, competente a decidere sulla domanda anzidetta è il giudice della cognizione e non già quello dell’esecuzione;

disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.

2. Osserva il Collegio che si verte con certezza in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame l’istanza di G.R. volta all’applicazione in suo favore del provvedimento di clemenza di cui alla L. n. 241 del 2006, con ciò determinando una palese stasi del procedimento.

3. Ciò posto osserva la Corte che nel caso di specie l’istanza dell’interessato volta all’applicazione dell’indulto in relazione ad una condanna resa dalla Corte di Appello non ancora passata in giudicato non integra istanza in executivis, dappoichè l’incidente di esecuzione è contemplato dall’ordinamento soltanto in costanza di sentenze e decreti penali passati in giudicato ( artt. 648 e 650 c.p.p.) di guisa che esclusivamente in queste ipotesi ricorre la giurisdizione del giudice dell’esecuzione individuato a mente dell’art. 665 c.p.p., da esercitarsi, quando l’istanza al giudice dell’esecuzione riguardi l’indulto, nelle forme di cui agli artt. 672 e del richiamato art. 667 c.p.p., comma 4.. Cionondimeno non può l’istanza in parola essere prodotta al giudice della cognizione che abbia compiutamente esaurita la fase decisionale giacche detto giudice, per questa ragione, non può tornare a giudicare nuovamente ancorchè sul punto limitato della mancata concessione dell’indulto.

Orbene, tanto premesso, occorre verificare a quale istanza di giustizia debba essere proposta la domanda del G. volta all’applicazione in suo favore dell’indulto in relazione alla condanna subita con la sentenza resa dalla Corte di Appello salernitana, fondata ovvero inammissibile che essa sia.

In tali termini, gli unici, evidentemente, possibili processualmente, la risposta non può che essere in favore del giudice dell’esecuzione, in considerazione dell’argomento che la domanda di condono, una volta pronunciatosi nel merito la Corte distrettuale, non può che riferirsi, al di là di quanto domandato dall’interessato che indica l’ultima sanzione inflittagli, al contesto di possibili ed eventuali cumuli e salvo il giudizio del G.E., come innanzi adito, in ordine all’ammissibilità della domanda in considerazione della non esecutività della condanna o di qualsivoglia altra ragione giuridica.
P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Avellino, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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