T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5117 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con il ricorso in esame parte ricorrente impugna la determinazione in epigrafe con la quale il Comune ha ingiunto la rimozione e demolizione di un intervento edilizio consistente nella "ristrutturazione in assenza di titolo abilitativo di una veranda di circa mq. 7,50 con h. m. 2,75 costituita da parapetti originali del balcone, infissi in alluminio e vetri e copertura in pannelli di lamiera con rivestimento interno in legno";

RILEVATO che avverso il detto provvedimento la ricorrente deduce:

1. violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e vizio di motivazione: l’interessata lamenta di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, sicché non le è stato consentito di rappresentare le sue ragioni al suo interno; contraddittoria appare inoltre la motivazione del provvedimento laddove afferma che si starebbe realizzando un manufatto che dalla descrizione stessa esisterebbe da quasi 50 anni; non risulta chiarito quale sia l’interesse pubblico dell’Amministrazione alla rimozione;

2. eccesso di potere per ingiustizia manifesta, omessa valutazione comparativa degli interessi, contrarietà, carenza e non attualità dell’interesse pubblico alla rimozione e/o demolizione, difetto di motivazione. La ricorrente sostiene che l’opera non costituisce neppure una ristrutturazione, ma è il semplice frutto di un restauro conservativo di una struttura esistente dagli anni 60 come dimostrato dalle dichiarazioni di alcuni vicini assunte dalla Polizia Municipale al momento del sopralluogo; non è stata modificata la sagoma o la conformazione volumetrica del manufatto che non è adibito neppure ad unità abitativa ed in ogni caso si tratta di struttura amovibile; inoltre l’enorme lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’opera (1963) ed il provvedimento impugnato viola i principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa; l’interesse del privato non è stato valutato neppure in rapporto con l’interesse pubblico che non può consistere nel mero ripristino della legalità assunta;

3. carenza e non attualità dell’interesse pubblico alla rimozione e/o demolizione, illogicità, manifesta ingiustizia. L’Amministrazione non ha verificato l’applicabilità alla fattispecie della sanzione pecuniaria;

4. invalidità ed illegittimità derivata;

CONSIDERATO che le censure non appaiono condivisibili nel rilievo che la comunicazione di avvio del procedimento, nei provvedimenti vincolati non è ritenuta suscettibile di offrire utili apporti allo stesso (TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046 e la giurisprudenza ivi citata TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499);

RILEVATO che in ordine alla risalenza dell’abuso, rispetto alla quale la ricorrente insiste sulla insussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione dello stesso, quand’anche si volesse accedere alla tesi per cui la veranda in questione risale agli anni sessanta ed esisteva sin da quando la ricorrente ha acquistato l’appartamento cui essa afferisce nel 1991, nulla impediva, quando sono stati effettuati "gli interventi manutentivi a fronte dell’ordinario degrado dei materiali" (pag. 3 del ricorso) di chiedere un condono, dal momento che fino ai giorni nostri ve ne sono stati ben tre ( legge 28 febbraio 1985, n. 47, legge 23 dicembre 1994, n. 724, legge 24 novembre 2003, n. 326);

RILEVATO che anche la terza censura non appare condivisibile, dal momento che, per giurisprudenza costante sull’argomento, la scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria attiene ad un momento successivo ed autonomo rispetto all’ingiunzione a demolire, con la conseguenza che è in quella sede che vanno esternate le ragioni del ricorso eventuale all’una o all’altra sanzione, (tra le tante espressione di un indirizzo costante nel tempo: TAR Campania, Napoli, sezione VI, 15 luglio 2010, n. 16807 e TAR Campania, Napoli, sezione IV, 1° ottobre 2003, n. 12224), con la conseguenza che tale mancata valutazione non può refluire in termini di illegittimità sul provvedimento sanzionatorio;

RITENUTO che pertanto il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente Macro Teresa al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio ed onorari a favore di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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