Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22716 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 21.12.2009 ed a richiesta del P.G. in sede, applicava a F.E. la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, misura da espiare, secondo il disposto della Corte, all’esito della espiazione della pena di anni 13 e mesi uno di reclusione, inflittagli il 1.12.2008, dal giudice di secondo grado con sentenza in riforma di quella resa il 20.11.2007 dal GUP del Tribunale di Palermo.

Precisava la Corte di merito che la misura era stata determinata a mente dell’art. 230 c.p.p., comma 1, n. 1, attesa l’entità della condanna, "non inferiore ad anni dieci". 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione.

Denuncia in particolare la difesa ricorrente che la Corte di Appello, giudice dell’esecuzione, ha deciso sul presupposto che l’istante sia stato condannato ad una pena non inferiore ad anni dieci di reclusione, mentre in realtà la Corte distrettuale, riformando la pronuncia di prime cure, aveva ridotto la condanna da anni 13 e mesi uno di reclusione ad anni cinque e mesi due di reclusione.

3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta e preso atto del palese travisamento nel quale è incorsa la Corte di merito, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato.

4. Le conclusioni del P.G. in sede non possono non essere condivise.

Ed invero il giudice dell’esecuzione ha deciso applicando l’art. 230, comma 1, n. 1 sul presupposto, del tutto erroneo, che il F. sia stato condannato ad una pena non inferiore a dieci anni e che la durata della misura di sicurezza la cui determinazione era stata richiesta dal P.G. doveva essere eseguita tenuto conto di tale dimensione sanzionatoria.

Le ben diversa pena definitivamente inflitta al condannato comporta, pertanto, la evidente illegittimità della decisione impugnata, sia sotto il profilo della violazione di legge, dappoichè contra legem la durata ivi decisa, sia sotto il profilo del difetto di motivazione, dappoichè altrettanto evidente il travisamento di uno dei termini del sillogismo logico a sostegno della decisione.

5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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