Cass. pen., sez. Feriali 09-09-2008 (04-09-2008), n. 34958 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Convalida dell’arresto – Avviso al difensore d’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la competente Corte di Appello di Genova ha disposto darsi esecuzione alla consegna richiesta con mandato di arresto europeo emesso il 25.6.2008 dal Procuratore della Repubblica di Monaco di Baviera nei confronti del cittadino italiano L.V., sottoposto ad arresto ad opera della polizia giudiziaria il 14.7.2008; arresto convalidato il 16.7.2008 dal Presidente della Corte territoriale con coeva applicazione al L. della misura cautelare della custodia carceraria.
In particolare il L. è stato raggiunto dal mandato di arresto tedesco (segnalato nel servizio informativo S.I.S.) perchè indagato per i reati di concorso in due rapine a mano armata compiute in due banche di (OMISSIS) il (OMISSIS) e il (OMISSIS). Condotte criminose punite in Germania con pena edittale massima non inferiore ad un anno di reclusione, per le quali è stato emesso nei confronti del consegnando in data 24.6.2008 mandato di cattura della Pretura di Monaco di Baviera (provvedimento cautelare interno presupposto dal m.a.e.), previste come reato – sotto il medesimo nomen iuris di rapina pluriaggravata – anche dalla legge italiana in relazione al requisito della doppia punibilità L. n. 69 del 2005, ex art. 7, comma 1 (benchè nel caso di specie tale requisito non sia indispensabile, i reati di rapina ascritti al reclamato rientrando nel novero dei reati a cd. consegna obbligatoria: L. n. 69 del 2005, art. 8, comma 1, lett. t)).
Ricevuta la documentazione dell’autorità giudiziaria bavarese di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, la Corte territoriale ligure ha rilevato la sussistenza di indizi gravi di colpevolezza a carico del L. (non consenziente alla consegna immediata), in difetto di eventuali ragioni ostative alla consegna previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18. Indizi idoneamente rappresentati nel mandato di arresto europeo e nel provvedimento cautelare interno tedesco con peculiare riguardo all’avvenuta individuazione del L. quale coautore delle due rapine attraverso la presenza di tracce del DNA dell’indagato (evidentemente già memorizzate nelle banche dati tedesche) accertata dagli investigatori sui guanti gettati da uno dei rapinatori dopo la consumazione della seconda rapina, commessa con modalità esecutive identiche a quelle caratterizzanti la prima rapina (come dimostrato anche dalle videoriprese a circuito chiuso dei due istituti di credito).
In via preliminare la sentenza della Corte di Appello di Genova affronta una questione pregiudiziale sollevata dalla difesa del L., integrata dalla dedotta nullità dell’udienza di convalida dell’arresto di p.g. del consegnando per omesso avviso al difensore di ufficio all’uopo nominato, "sostituito" a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4, con altro difensore di ufficio partecipante all’udienza di convalida. La sentenza impugnata chiarisce le ragioni della ritenuta inesistenza di qualsiasi nullità, rilevando che;
l’avviso dell’udienza di convalida dell’arresto ritualmente spedito il 15.7.2008 al difensore di ufficio per il successivo giorno 16.7.2008 non è stato omesso, ma non ne è stata possibile la notifica per l’irreperibilità del legale constatata (e documentata nella relazione di notifica) in ben due accessi presso lo studio dal procedente ufficiale giudiziario; la brevità dei termini di legge previsti per la convalida dell’arresto dalla L. n. 69 del 2005, art. 13, non ha reso praticabili ulteriori tentativi di notificazione dell’avviso all’originario difensore di ufficio, donde l’ineludibile sua sostituzione – all’udienza del 16.7.2008 – con altro difensore immediatamente reperibile, come dispone l’art. 97 c.p.., comma 4; la conseguente oggettiva inesistenza di qualsivoglia lesione dei diritti di difesa del L..
2.- La sentenza favorevole all’esecuzione del mandato di arresto europeo è impugnata per cassazione dal difensore del L. che prospetta un unico motivo di censura determinato da violazione di legge in riferimento alla omessa o erronea applicazione degli artt. 178 e 179 c.p.p.. Censura con la quale si riproduce, pressochè alla lettera, la medesima eccezione di nullità dell’udienza di convalida dell’arresto e degli atti susseguenti, sollevata con memoria depositata nell’udienza di discussione sulla consegna svoltasi l’1.8.2008, afferente al mancato avviso della udienza di convalida dell’arresto al designato difensore di ufficio dell’arrestato.
All’infuori dei due tentativi di notificazione dell’avviso esperiti dall’ufficiale giudiziario nessun ulteriore atto risulta essere stato compiuto dalla Corte di Appello (rectius dal Presidente funzionalmente competente ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13) "per portare a conoscenza il suddetto avvocato del contenuto dell’atto da notificare". L’omissione dell’avviso dell’udienza di convalida dell’arresto sostanzia – secondo il ricorrente – una nullità insanabile di ordine generale e assoluto, tanto più che dal verbale di udienza sembrerebbe doversi desumere che il Presidente della Corte territoriale ha ritenuto regolarmente eseguita la notificazione dell’avviso al difensore di ufficio già nominato, procedendo alla sua sostituzione per mancata comparizione in udienza (nel verbale di udienza si annota: "… con l’intervento dell’avvocato … perchè il precedente difensore di ufficio non si è presentato").
3.- Il ricorso proposto nell’interesse di L.V. va dichiarato inammissibile per palese infondatezza dell’unico delineato motivo di censura.
Infondatezza che si radica, in buona sostanza, sulle medesime considerazioni giuridico-processuali già correttamente sviluppate sulla questione dall’impugnata sentenza della Corte di Appello di Genova.
I rilievi espressi con il ricorso sono erronei laddove ipotizzano conseguenze caducatorie radicali (nullità insanabile travolgente gli atti successivi) dal mancato avviso dell’udienza di convalida al difensore di ufficio del consegnando. Premesso che – per quel che si desume dalle motivazioni sul punto della sentenza impugnata e dal diretto controllo degli atti processuali da parte di questa Corte – è improprio discorrere di omessa notificazione dell’avviso al difensore, vertendosi piuttosto in tema di mancata notificazione dell’avviso per sopravvenuta contingente impossibilità (in rapporto ai brevissimi termini per la convalida previsti dalla legge sul m.a.e. e all’intrinseca urgenza dell’atto della convalida), si impongono alcune rapide osservazioni.
Mette conto, innanzitutto, precisare la limitata latitudine dell’udienza di convalida dell’arresto per finalità esecutive di un m.a.e., traducentesi nella mera verifica -a cura del Presidente della Corte territorialedei presupposti di esclusivo carattere formale e cartolare dell’atto di p.g. (arresto cautelare), rappresentati dalla ricorrenza dei presupposti di legge (ricerche del consegnando inserite nel sistema informativo S.I.S. e notizia Interpol dell’emissione di un m.a.e. nei confronti dell’arrestato) e dalla corretta identificazione della persona dell’arrestato raggiunto dal m.a.e. escludente eventuali errori di identità, il rapporto con l’arrestato essendo circoscritto all’assunzione-controllo delle sue generalità e a raccoglierne l’eventuale consenso ad una consegna immediata allo Stato di emissione del mandato europeo (L. n. 69 del 2005, artt. 13 e 14). Un’udienza, quindi, radicalmente diversa da quella prevista dall’art. 391 c.p.p., relativa alla convalida di un arresto eseguito nella flagranza di reati commessi in Italia.
Diversità la cui peculiare connotazione è efficacemente rappresentata dalla sintesi qualificativa dell’atto giurisdizionale propedeutico alla consegna, che si sostanzia nel semplice "sentire" l’arrestato (L. n. 69 del 2005, artt. 10 e 13) e non già in un suo interrogatorio nel senso tradizionale e proprio del termine (art. 391 cpp), quale strumento di contestazione dell’accusa e di garanzia ed esternazione della difesa dell’arrestato. Una udienza, in ultima analisi, in cui i coefficienti di intervento defensionale sono certamente minimali (cfr.: Cass. Sez. 6, 5.6.2006 n. 20550, Volanti, rv. 233743; Cass. 19.2.2007 n. 7708, Sanfilippo, rv. 235561).
Nel caso di specie, a fronte dell’avviso dell’udienza di convalida dell’arresto regolarmente emesso in favore del difensore di ufficio designato dallo stesso procedente capo di Corte e non potuto notificare per l’impossibilità di reperire il legale a poche ore di distanza dalla celebrazione dell’udienza per la convalida dell’arresto, la procedura sostitutoria del difensore seguita a norma dell’art. 97 co. 4 cpp (officiandosi altro difensore prontamente rintracciato) si presenta immune da qualsiasi censura implicante nullità dell’atto partecipato così svoltosi. In ogni caso, avuto riguardo all’illustrata specificità dell’udienza di convalida dell’arresto di L.V., è appena il caso di osservare che questa Corte regolatrice ha in più occasioni puntualizzato che l’eventuale inosservanza dell’art. 97 c.p.p., comma 5, per cui il difensore di ufficio designato può essere sostituito soltanto per giustificato motivo, è suscettibile di produrre nullità dell’atto compiuto unicamente nel caso in cui si sia prodotta una concreta lesione del diritto di difesa (v.: Cass. Sez. 1, 2.12.2004 n. 1616/05, Abdellah, rv. 230651; Cass. Sez. 6, 26.4.2006 n. 17554, Di Carlo, rv. 234507: "L’inosservanza dell’art. 97 c.p.p., comma 5, secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, non da luogo – in difetto di espressa previsione – ad alcuna nullità, atteso che l’assistenza all’imputato è comunque assicurata, ove non intervenga nomina di un difensore di fiducia, dal nuovo difensore di ufficio"). Evenienza che può essere esclusa senza alcuna incertezza per il caso della convalida dell’arresto dell’odierno ricorrente.
La sentenza impugnata può e deve essere integrata da questa Corte in rapporto alla previsione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c), in ragione della cittadinanza italiana del L., la cui consegna deve essere subordinata alla condizione che il medesimo – al termine del processo eventualmente celebrato nei suoi confronti in Germania – sia rinviato in Italia per espiarvi la pena inflittagli in caso di condanna. In proposito giova rilevare che l’ellittico e non felice sintagma "dopo essere stato ascoltato " impiegato dalla citata norma, deve essere logicamente interpretato (come si desume anche dalla sincronica previsione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r)) nel senso che la riconsegna abbia luogo soltanto dopo la celebrazione del processo nello Stato di emissione del m.a.e., atteso che una pena o una misura di sicurezza personale non possono che essere "pronunciate" se non all’esito di un processo (cfr. Cass. Sez. 6, 21.3.2007 n. 12338, Compagnin, rv. 235949).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio (la previsione di cui alla L. L. n. 69 del 2005, art. 37, secondo cui le spese sostenute nello Stato per l’esecuzione di un m.a.e. sono a carico dello Stato italiano, non investe il regime delle impugnazioni, che rimane regolato -quanto al ricorso per cassazione – dall’art. 616 c.p.p.) nonchè la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare nella misura di Euro 1.000,00 (mille).
La cancelleria provvedere alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Dispone che la consegna sia subordinata alla condizione che il L., all’esito del processo a suo carico, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli in Germania.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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