Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22715 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 3.12.2010 il Tribunale per i minorenni di Messina, costituito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto da G.C. avverso l’ordinanza emessa dal Gup dello stesso Tribunale il 16.11.2010 con la quale era stata disattesa l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al predetto in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Il tribunale, premesso che il G. era stato condannato con il rito abbreviato per il suddetto reato, nonchè, per il reato di concorso nella detenzione e cessione illegale continuata di stupefacenti di varia natura, commesso fino al (OMISSIS), alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, ha rilevato che, come emerge dall’ordinanza impugnata, non potevano ritenersi fatti nuovi dai quali desumere il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari come valutate al momento in cui era stata applicata la misura cautelare nel luglio 2010. Invero, il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa deve ritenersi attuale tenuto conto: della oggettiva gravità dei reati e delle condotte, come emerse dalle intercettazioni, che denotano una personalità proclive al delitto e già strutturata in modo deviante atteso il pieno e consapevole inserimento del minore in una pericolosa organizzazione criminale, armata e dedita ad una frenetica attività di commercio di stupefacenti di varia natura; dalla mancata rielaborazione critica delle condotte criminose attestata dalle relazioni in atti. Ad avviso del tribunale, quindi, la mancata resipiscenza da parte del minore e la frequentazione di pregiudicati maggiorenni di elevata caratura criminale non consentivano neppure di ritenere idonea alla tutela della predette esigenze una misura cautelare meno afflittiva, pur tenendo conto della disposizione di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 19. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il G., per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. In specie, lamenta che la valutazione operata dal tribunale è in contrasto con la disposizione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 19 che prevede l’adozione della misura cautelare solo in caso di provata pericolosità, mentre, il minore è stato condannato per condotte che risalgono al (OMISSIS) e nel giudizio gli sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. Pertanto, l’attualità della esigenze cautelari è stata affermata sulla base di mere congetture.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La motivazione della ordinanza impugnata – come innanzi sintetizzata – si sottrae alle censure che le sono state mosse su tutti i punti contestati dal ricorrente perchè ha rappresentato con argomenti logici e coerenti le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere il permanere delle esigenze cautelari già valutate in sede di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, pur a fronte della giovane età del G. e del tempo trascorso dai fatti, soprattutto tenuto conto del contesto criminale in cui il predetto è pienamente inserito e della totale assenza di rivisitazione critica delle condotte poste in essere.

Come è stato reiterata mente affermato da questa Corte e come ricordato dallo stesso ricorrente, per quel che riguarda la revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, l’attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in quanto correlate sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all’ordinanza impositiva, può essere valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato e dalla esecuzione della misura cautelare, tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis (Sez. 4, n. 39531, del 17/10/2006, De Los Rejes, rv. 235391; Sez. 4, n. 35861, del 26/10/2006, rv. 235041).

Detto principio vale, all’evidenza, anche avuto riguardo alla revoca e modifica delle misura cautelari per i minorenni e, quindi, con riferimento agli specifici criteri indicati dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 19 che, come è noto prevalgono sulle norme regolataci delle misure coercitive personali del codice di rito. Nel caso di specie il provvedimento impugnato proprio tale valutazione ha operato sottolineando l’eccezionalità delle esigenze cautelari e la mancanza di segni di resipiscenza con motivazione completa e priva di vizi logici, come tale non censurabile in questa sede.

La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art. 591 c.p.p., e art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di somma in favore della cassa delle ammende trattandosi di ricorrente minorenne.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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