T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5114 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

che i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale n. 108 del 21/01/11 con cui il Comune di Roma ha loro ingiunto di demolire le opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione, in assenza di titolo edilizio abilitativo, di due manufatti aventi superficie rispettivamente di mq. 88,00 e 97,80 con relativi annessi e nel posizionamento di un container di mt. 2,50 x 2,50;
Motivi della decisione

che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto i manufatti contestati sarebbero stati realizzati su terreni non vincolati, sarebbero sanabili ex post, sarebbero stati regolarmente denunciati per l’accatastamento all’Agenzia del Territorio e, comunque, sarebbero espressione del "diritto alla casa" invocato nell’atto introduttivo;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto gli immobili contestati (manufatti aventi superficie rispettivamente di mq. 88,00 e 97,80 con relativi annessi e container di mt. 2,50 x 2,50) rientrano nell’ambito della categoria della "nuova costruzione" e, pertanto, avrebbero dovuto essere assentiti con permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/1;

Considerato che l’incontestata carenza del titolo edilizio abilitativo in esame giustifica, ai sensi degli artt. 15 l. r. n. 15/08 e 31 d.p.r. n. 380/01, la sanzione demolitoria applicata con il gravato provvedimento;

Rilevato, pertanto, che, a fonte dell’accertata carenza di titolo edilizio, tutte le circostanze poste a fondamento della censura sono irrilevanti ai fini della valutazione di fondatezza del gravame considerando anche che il dedotto diritto all’abitazione deve essere necessariamente contemperato con altri interessi aventi pari rilevanza quali quello alla tutela del corretto assetto del territorio;

Ritenuto altresì, infondato il secondo motivo con cui è stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato perché non sottoscritto dal Sindaco o dal legale rappresentante del Municipio;

Considerato, infatti, che i provvedimenti di gestione, quali quello impugnato, debbono essere adottati, ai sensi dell’art. 107 comma 3° lettera g) d. lgs. n. 267/00, dal competente dirigente (come è avvenuto nella fattispecie), e non già dal Sindaco stante il generale principio di separazione tra attività amministrativa di gestione e attività politica;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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