T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5112 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;;

Rilevato:

che con il presente gravame si impugna l’ordinanza identificata in epigrafe, con cui si ingiunge la demolizione di un manufatto abusivo, avente la superficie di 85,86 mq e la volumetria di 455 mc, inglobante, al suo interno, un vecchio manufatto parzialmente demolito;

che è evidente che l’opera realizzata, differentemente da quanto assunto in ricorso, non è affatto minore, come si evince dalle sopra riportate misure, ed integra un vero e proprio intervento di nuova costruzione, richiedente, quale titolo legittimante, il permesso di costruire;

che la pacifica assenza in concreto di detto titolo comporta l’irrogazione della sanzione demolitoria;

Considerato che l’attività di cui il provvedimento costituisce esplicazione è del tutto vincolata, posta in essere in presenza dei necessari presupposti ex lege, e che, perciò, non doveva essere ponderato ed esplicitato alcun interesse alla demolizione;

Ritenuto che, in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione di avvio del procedimento non valga ad inficiare il provvedimento impugnato, atteso che in ogni caso il contenuto non sarebbe potuto essere diverso, in caso di partecipazione procedimentale conseguente a tale comunicazione;

Considerato, altresì, che, trattandosi di opera del tutto diversa dal manufatto preesistente e non già di mera lieve difformità dallo stesso, non era applicabile l’invocato art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, né risulta dimostrato, essendo solo asserito, il pregiudizio alla statica di detto fabbricato per l’ipotesi di demolizione di quello contestato;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, per quanto concerne le spese di giudizio, gli onorari di difesa ed i diritti, stante la soccombenza dei ricorrenti, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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