Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22713 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2010 il Tribunale di Catania ha sollevato innanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 28 e segg. c.p.p., conflitto negativo di competenza, non essendosi ritenuto competente ad esaminare, quale giudice dell’esecuzione, le domande proposte dal Procuratore generale di Catania, intese ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena e dell’indulto concessi a P.D.J., nato il (OMISSIS), in atto ristretto presso la casa circondariale di (OMISSIS), con alcune sentenze emesse nei suoi confronti.

2. Va premesso che la Corte d’appello di Catania, sezione minori, con ordinanza dell’8 ottobre 2010, aveva dichiarato la propria incompetenza a trattare l’istanza proposta dal Procuratore generale di Catania, trasmettendo gli atti per competenza al Tribunale di Catania, avendo rilevato che i provvedimenti chiesti riguardavano sia l’esecuzione di pronunce emesse da giudici specializzati minorili, sia sentenze emesse dalla Corte d’appello di Catania e dal Tribunale di Catania, si che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, poichè l’esecuzione concerneva più provvedimenti, emessi da giudici ordinari e da giudici speciali, era da ritenerle prevalente la competenza del giudice ordinario.

3. Il Tribunale di Catania, nel sollevare il conflitto negativo di competenza di cui sopra, ha rilevato che la sentenza divenuta esecutiva per ultima nei confronti del P. era stata quella emessa dalla Corte d’appello di Catania, sezione minori, siccome divenuta irrevocabile il 14 aprile 2010; e tale ultima Corte non poteva qualificarsi quale giudice speciale, ma solo come sezione specializzata di un organo inserito nella magistratura ordinaria, si che, alla specie, non era applicabile la norma di cui all’art. 665 c.p.p., comma 4.
Motivi della decisione

1.Ritiene questa Corte che il conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale di Catania vada risolto nel senso di ritenere che le domande proposte dal Procuratore generale di Catania nei confronti di P.D.J. devono essere esaminate dalla Corte d’appello di Catania, sezione minori, da qualificarsi quale giudice competente per l’esecuzione, avendo essa emesso nei confronti del P. il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

2.Non è applicabile alla specie la regola prevista dall’art. 665 c.p.p., comma 4, ultima parte, secondo cui, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario, atteso che la Corte d’appello di Catania, sezione minori, non è qualificabile giudice speciale, ma solo quale giudice specializzato inserito nella giurisdizione ordinaria (cfr., in termini, Cass. sez. 1 n. 303 del 25/01/1991 dep. 19/03/1991, Alfonso. Rv. 186668).
P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Catania, sezione minori, cui dispone trasmettersi gli atti.

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