Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.D. ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il reclamo dallo stesso proposto avverso la dichiarazione del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 21 luglio 2006.

A sostegno del ricorso deduce la violazione della L. Fall., artt. 18 e 15, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere la sentenza di fallimento pronunciata in esito a ricorso anteriore al 16 luglio 2006 impugnabile solo con l’opposizione.

Resiste l’intimato creditore istante con controricorso illustrato con memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo proposto attiene alla violazione di legge e dunque avrebbe dovuto essere corredato dal quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, nella specie del tutto omesso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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