T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5110 Confisca amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

addittorio e dell’istruttoria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso in esame si impugnano il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di un manufatto di 30 mq e di un’area pari a 30 volte la sua superficie, perciò di 300 mq, oggetto di ordinanza di demolizione, rimasta ineseguita,nonché quest’ultima;

Ritenuto che il gravame sia irricevibile, con riguardo all’ordinanza di demolizione, stante il superamento del termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla sua notifica;

Considerato, al riguardo, che risulta dimostrata per tabulas la notifica di tale provvedimento al legale rappresentante della Società ricorrente, nelle mani di persona di famiglia;

Ritenuto che, perciò, la parte ricorrente era stata posta nelle condizioni di ottemperare all’ingiunzione di demolizione ivi recata, non rilevando neppure il disposto sequestro giudiziario, in quanto, come specificato anche nel provvedimento impugnato, era possibile chiedere il dissequestro a tal fine;

Ritenuto:

che il provvedimento di acquisizione gratuita sia illegittimo nella parte in cui non individua l’area oggetto della stessa, essendo solo indicata la sua superficie e non essendovi allegata la necessaria planimetria, posto che non risulta che tale estensione corrisponda all’intero lotto di proprietà della Società ricorrente;

che il ricorso sia fondato e debba accogliersi sotto tale profilo, in relazione a detto atto;

che in conclusione il gravame sia in parte irricevibile ed in parte, nei limiti suindicati, fondato, con conseguente annullamento in parte qua dell’atto di acquisizione;

che, con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe, in relazione alla determinazione dirigenziale n. 538/2008, e lo accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, in relazione alla determinazione dirigenziale n. 2273/2008, per l’effetto annullandola in parte qua.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *