Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22711 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 9.12.2008 la Corte di Appello di Cagliari, chiamata a giudicare sull’appello proposto da P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Oristano che lo aveva condannato perchè giudicato colpevole di numerosi reati, tra i quali anche furti in abitazione, dichiarava la propria incompetenza a mente dell’art. 11 c.p.p. sul rilievo che danneggiati di uno dei reati contestati all’imputato sarebbero due magistrati operanti nel distretto cagliaritano. Argomentava in particolare la Corte distrattuale che uno dei furti in appartamento giudicati in prime cure riguardava l’abitazione della sig.ra Pi.Ag., madre dei dott.ri V. e A.D., magistrati in servizio presso il Tribunale di Cagliari. Deduceva ancora la stessa corte territoriale che il 23.9.2006 la signora Pi. era deceduta, di guisa che nella sua posizione di danneggiata del reato erano subentrati i figli, legittimi eredi ed accettanti dell’eredità materna. Rilevava infine la corte cagliaritana che detto subentro implicava la necessaria applicazione della competenza funzionale della Corte di Appello di Roma a mente dell’art. 11 c.p.p. e che il cambiamento di competenza territoriale in corso di causa era contemplato dalla norma citata al comma secondo. Citava il collegio a conferma della tesi appena detta Cass., sez. 1, 2.4.2008, n. 17807).

La Corte di Appello di Roma, in tal modo investita del procedimento, ha a sua volta declinato la propria competenza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto, rilevando:

che la Pi. non si era mai costituita parte civile, circostanza questa che non consente di ritenere i figli ed eredi succeduti nella sua posizione sostanziale e processuale;

che la qualità di persona offesa non è trasmissibile iure ereditatis; che soltanto nella ipotesi di costituzione di parte civile del de cuius gli eredi subentrano nella relativa posizione sostanziale e processuale; che l’art. 90 c.p.p., comma 3 stabilisce che soltanto in ipotesi di decesso della parte offesa in seguito al reato per cui si procede, i suoi diritti siano esercitati dagli eredi;

che a mente dell’art. 24 c.p.p., comma 1, la Corte di Appello annulla la sentenza di prime cure quando rileva l’incompetenza per materia, per territorio o per connessione del giudice di primo grado e che negli altri casi pronuncia nel merito;

che appare abnorme la pronuncia della Corte di Appello di Roma in ordine ad una sentenza del Tribunale di Oristano, estraneo al suo distretto.

Ciò premesso, il giudice romano ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine alla vicenda processuale innanzi sintetizzata.

2. Osserva il Collegio che si verte con certezza in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Oristano.

Ciò posto, osserva la Corte che il criterio dirimente del conflitto è quello dato dal principio che la competenza del giudice dell’appello è strettamente ed ineludibilmente connessa al giudice che ha pronunciato la sentenza sottoposta a gravame e viene individuato dal suo sistemico inserimento come giudice di secondo grado rispetto a quello di prime cure.

Il principio detto trova sostegno normativo nella complessiva disciplina processuale del giudizio di secondo grado ed in quella, opportunamente evocata dalla Corte romana, di cui all’art. 24 c.p.p., là dove l’incompetenza ritenuta, peraltro secondo moduli processuali diversi secondo la diversa natura di essa, comporta l’annullamento della sentenza di prime cure ed un nuovo abbrivio processuale e non già il mutamento in itinere delle regole disciplinanti l’individuazione del giudice naturale, fattispecie del tutto sconosciuta nel nostro ordinamento.

Ed a ben vedere i principi ora richiamati altro non sono che profili attuativi della regola della perpetuatio iurisidictionis.

Giova comunque ribadire che il giudice dell’impugnazione a cui sia stata ritualmente devoluta una questione di competenza o che ritenga di sollevarla di ufficio, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1, e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poichè la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare la quale, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento ovvero con circostanze fattuali successive (Cass., Sez. 6, 04/05/2006, n. 33435) come, ad esempio, il decesso di una parte offesa ed il subentro ad essa iure ereditatis di persone in possesso di particolare qualificazione giuridica, incidente potenzialmente sulla competenza del giudice, circostanze fattuali, queste, che non determinano, pertanto, lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa "regula iuris", i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della "perpetuatio jurisdictionis" e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda (Cass., Sez. 6, 04/05/2006, n. 33435). Il principio della "perpetuatio jurisdictionis", come è noto, è strettamente connesso a quello del giudice naturale precostituito per legge, di guisa che, una volta determinata la competenza di tale giudice, restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza (in tema di competenza territoriale: Cass., Sez. 6, 04/05/2006, n. 33435; Cass., Sez. 1, 03/06/2010, n. 23907).

La statuizione di cui all’art. 11 c.p.p., comma 2, infatti, fa riferimento alla ipotesi in cui occorra individuare il giudice di prime cure e non già quella in esame, mentre la lezione interpretativa richiamata dalla corte cagliaritana fa riferimento anch’essa ad una ipotesi specifica, del tutto diversa da quella in esame, che è quella dell’annullamento con rinvio del processo in cui un magistrato, parte lesa, abbia mutato sede creando una incompatibilità col magistrato di rinvio.

3. Sulla base delle premesse considerazioni il giudice competente a conoscere dell’appello di cui in premessa è la Corte di Appello di Cagliari, alla quale occorre, pertanto, trasferire gli atti di causa.
P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza della Corte di Appello di Cagliari, cui dispone trasmettersi gli atti.

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