T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5109 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si impugna l’ordinanza del Comune di Roma, i cui estremi sono indicati in epigrafe, con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto in muratura avente la superficie di 36 mq, suddiviso in due vani ed un bagno;

che nella specie si è realizzato un intervento di nuova costruzione, richiedente, quale titolo edilizio legittimante, il permesso di costruire, pacificamente mancante, la cui assenza determina automaticamente proprio la sanzione demolitoria, in concreto irrogata;

che, nel comminare detta sanzione, il Comune ha esercitato attività vincolata, con la conseguenza che non doveva essere ponderato né esplicitato alcun interesse generale alla demolizione;

che, in ordine alla dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento, detta censura è sfornita di fondamento in fatto, atteso che l’ordinanza di sospensione dei lavori è espressamente valevole anche a tale titolo;

Ritenuto che nessuna rilevanza assuma la evidenziata circostanza che il tempo intercorso tra l’adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori e l’emissione e notifica di quella recante ingiunzione di demolizione sia superiore a 45 giorni, in quanto l’unico effetto che si determina, allo spirare di detto termine, è il venir meno dell’efficacia della sospensione dei lavori;

Considerato che, a prescindere dal rilievo che l’esatta individuazione dell’area da acquisire, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, può avvenire anche al momento in cui tale acquisizione si perfeziona, nel caso in esame il provvedimento impugnato, a pag. 2, la contiene in modo chiaro;Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune di Roma, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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