Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22710 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Lecce non convalidava l’arresto eseguito il 2 novembre 2010 da parte della P.G. di S.M. in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 perchè, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, ne violava le prescrizioni cagionando lesioni personali a C.L. picchiandolo con calci all’addome, propone ricorso al giudice di legittimità il Procuratore della Repubblica di Lecce, deducendo violazione dell’art. 391 c.p.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 9.

Deduce in particolare il procuratore ricorrente che il GIP ha negato la convalida sul presupposto che l’arresto sia stato eseguito al di fuori della flagranza di reato e che le indagini difensive eseguite dal difensore dello S. avrebbero escluso un quadro indiziario apprezzabile a suo carico.

Ciò posto denuncia parte ricorrente che nella fattispecie, in ipotesi cioè di violazione dell’art. 9, comma 2, il comma successivo consente l’arresto anche fuori della flagranza e che la convalida deve tener conto soltanto dei profili formali del provvedimento, nonchè della situazione delibata e valutata dalla P.G. al momento dell’arresto. Nello specifico, pertanto, gli esiti delle indagini difensive non potevano avere rilievo nella fase della convalida ma in quelle successive.

2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza in esame giacchè fondati e condivisi i rilievi articolati in ricorso.

3. La doglianza è fondata secondo i profili che si passa ad esporre.

3.1 Ed invero, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 3, nell’ipotesi indicata nel comma 2, e cioè in ipotesi di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono procedere all’arresto anche al di fuori dei casi di flagranza.

Ha pertanto errato il giudice territoriale a rifiutare la convalida dell’arresto per cui è causa con l’argomento per il quale nella fattispecie era ormai esaurita la situazione di flagranza della condotta imputata allo S., posto che questi era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e gli operatori di polizia avevano agito ritenendo consumato il reato di cui alla norma anzidetta.

Ha argomentato poi il giudice di merito nel senso che le risultanze istruttorie ed in special modo quelle rinvenienti dall’attività difensiva dell’avvocato dello S., escludevano la sussistenza di un apprezzabile quadro indiziario a suo carico.

Anche tale punto dell’ordinanza impugnata merita le censure mosse dalla parte ricorrente.

Ed invero il giudice della convalida dell’arresto deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l’arresto e dell’uso ragionevole dei poteri discrezionali da parte della P.G. e, ove ritenga che da tale discrezionalità si sia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata motivazione. Corretta è pertanto la censura in esame coerente con la lezione giurisprudenziale ormai consolidata di questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 21172 del 2007, n. 26207 del 2010).

Cionondimeno tra i profili formali del provvedimento sottoposto alla convalida giudiziale rientra a pieno titolo la ricorrenza di una condotta correttamente qualificata nei suoi aspetti penali e la prova, ancorchè indiziaria, di essa.

Nel caso di specie doveva e poteva, pertanto, il giudice della convalida valutare i fatti di causa, così come prospettati dagli agenti accertatori, al fine di valutarne sia la sussistenza, sia la loro riferibilità alla ipotesi criminosa contestata.

3.2 Orbene, nello specifico l’esame del merito eseguito dal GIP si è appuntato sugli esiti delle indagini difensive del difensore dell’arrestato, i cui esiti non potevano certo essere noti alla P.G. operante, mentre avrebbe dovuto essere delibata la robustezza del quadro probatorio ovvero indiziario acquisito dagli operanti di P.G., quadro nella fattispecie dato da una semplice testimonianza non già della presunta parte lesa, ma di una congiunta di essa.

Su di essa va eseguita, conclusivamente, la valutazione di legge omessa in sede di convalida, al fine di delibare in ordine alla legittimità dell’arresto.

4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice a quo, che dovrà operare la valutazione appena indicata. Ha ben presente il Collegio che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G., ma in relazione a detto accertamento sussiste l’interesse alla decisione delle parti processuali.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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