T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5108 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dittorio e dell’istruttoria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna l’ordinanza del Comune di Roma, i cui estremi sono indicati in epigrafe, con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, di quattro tettoie, rispettivamente, di 60,5 mq e 5 m di altezza, 117,8 mq e 2,4 m di altezza (che presenta, al di sotto, un volume chiuso di 40 mq), di 207,3 mq e 4 m di altezza ed infine di 49,5 mq e 4 m di altezza, nonché di due containers in lamiera, ciascuno di 10,5 mq, manufatti tutti rinvenuti allo stato fatiscente e ad uso magazzino;

che, a fronte di tali opere, integranti ristrutturazione edilizia determinanti trasformazione del territorio, anche se (per quanto concerne le tettoie) aperte su tre lati, così come evidenziato da parte ricorrente, la sanzione demolitoria, in concreto irrogata, costituisce espressione di attività vincolata, per cui, indipendentemente dal tempo trascorso dalla loro realizzazione, che anzi conduce a ritenere che esse non abbiano carattere precario, non doveva essere ponderato né esplicitato alcun interesse generale alla demolizione;

che nessuna prova viene fornita in ordine all’anteriorità di tali manufatti al 1967, essendo stato prodotto un rilievo aerofotogrammetrico risalente al 1970;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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