Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22709

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 25.5.2010 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ad istanza del P.M. revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a N. L. con sentenza resa il 17.12.2001 dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, divenuta irrevocabile il 3.5.2002, sul rilievo che il condannato aveva goduto del medesimo beneficio in tre precedenti occasioni (sentenze della Pretura di Macerata del 26.6.1975, del Tribunale di Teramo del 2.12.1976, e del Tribunale di Pescara del di 11.2.1978).

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il N. deducendone l’illegittimità per violazione di legge, giacchè non dato avviso al difensore dell’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione; perchè già revocato il beneficio per cui è causa da altri giudici in executivis; perchè applicata la continuazione alle condotte di cui ai benefici revocati e, quindi, mutata la situazione detentiva; perchè non motivata, infine, l’eventuale conferma dei benefici revocati.

3. Il P.G. in sede ha depositato motivate concludendo per la inammissibilità del ricorso.

4. L’impugnazione è manifestamente infondata.

Ed invero la difesa ricorrente non ha provato alcuna nomina fiduciaria per l’udienza camerale per la quale lamenta il mancato avviso, nè ha indicato l’eventuale provvedimento di revoca già adottato in executivis e del quale quello impugnato sarebbe una replica.

Del pari generiche e prive di apprezzabile significato appaiono sia il rilievo relativo all’applicazione della disciplina in materia di continuazione, anch’essa apoditticamente affermata e priva di significative indicazioni, sia la censura relativa alla mancata considerazione di un eventuale provvedimento confermativo dei benefici revocati, del tutto genericamente evocato.

5. Il ricorso è pertanto inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Casse per le ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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