Cass. pen., sez. Feriali 09-09-2008 (04-09-2008), n. 34956 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Cittadino italiano o residente nello Stato – Finanziamenti bancari ottenuti all’estero per l’acquisto d’autoveicoli trasportati in Italia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
A.- Con l’epigrafata sentenza del 23.7.2008 la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo di natura processuale emesso il 23.6.2008 dalla Procura della Repubblica di Stoccarda nei confronti del cittadino italiano F.G. in ragione del provvedimento coercitivo cautelare emesso il 7.5.2008 dalla Pretura di Waiblingen (Land Baden-Wurttemberg, distretto governativo di Stoccarda) in relazione ad ipotesi criminose di concorso in truffa continuata in danno di istituti di credito tedeschi ed in uso di documenti falsi. In particolare l’autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania contesta al F. di aver realizzato, con il concorso di tale S.N. titolare di un autosalone a (OMISSIS) e di altri cittadini italiani, sottoscrivendo documenti di vario genere attestanti falsamente la disponibilità di stabili redditi di lavoro e la propria residenza in Germania, dieci truffe contrattuali integrate da finanziamenti bancari per l’acquisto di autovetture e motoveicoli di grossa cilindrata. Conseguita in tal modo – in un periodo compreso tra il (OMISSIS) – la disponibilità (acquisto) di tali veicoli, il F. e i coindagati hanno fatto perdere le proprie tracce senza saldare in tutto o in parte (ratei) i finanziamenti fraudolentemente ottenuti e non restituendo i veicoli alle autoconcessionarie venditori (veicoli in più casi riportati in Italia e resi oggetto di formali denunce di furto).
Sulla base della documentazione dell’autorità giudiziaria tedesca di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, la Corte territoriale calabrese ha rilevato la sussistenza di adeguata motivazione del provvedimento cautelare dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo, siccome scandito da idonea descrizione dei fatti addebitati al F. (non consenziente alla consegna immediata ed al quale, convalidatosi l’arresto di p.g. eseguito il 4.7.2008, è stata applicata il 5.7.2008 ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 4 la misura cautelare degli arresti domiciliari). Fatti che, a prescindere dall’ipotesi di consegna obbligatoria prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 8, comma 1, lett. v), (pur evocata nell’ordinanza cautelare del 4.7.2008, ma che la Corte in sede di decisione sulla consegna ha ritenuto non apprezzabile nel caso di specie perchè inerente a reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge attuativa del m.a.e.), risultano pacificamente scanditi dal requisito della doppia punibilità ex L. n. 69 del 2005, art. 7, essendo puniti anche nell’ordinamento italiano ad omologo titolo di truffa. La Corte territoriale, facendosi carico di specifici rilievi della difesa del F., ha escluso l’esistenza di condizioni ostative alla consegna. In particolare delle addotte condizioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18 – comma 1, lett. p)-, i reati di truffa dovendosi considerare integralmente consumati in territorio tedesco, nonchè di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. t)-, il provvedimento cautelare determinante l’emissione del m.a.e. rivelandosi congruamente motivato in rapporto al controllo di legalità esperibile dal giudice della consegna.
B.- Contro la sentenza disponente l’esecuzione del mandato di arresto europeo ricorre per Cassazione, con l’ufficio del difensore fiduciario, F.G., articolando cinque profili di censura definiti da ipotizzate violazioni di legge. Motivi che, per gli effetti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, si riassumono come di seguito.
1. Inapplicabilità dei criteri disciplinanti la consegna obbligatoria ex L. n. 69 del 2005, art. 8, l’art. 40 della legge attuativa del m.a.e. escludendo l’applicabilità della regola di consegna in questione a fatti reato commessi prima della sua entrata in vigore (la L. n. 69 del 2005 è entrata in vigore nel maggio 2005), quali sono quelli ascritti al F..
2. Mancanza degli indispensabili elementi documentali espressamente menzionati dalla L. n. 69 del 2005, art. 6 e in particolare quelli previsti: dalla lettera c), con riguardo al provvedimento cautelare tedesco in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo dall’autorità giudiziaria tedesca; dalla lettera f), con riguardo alla omessa indicazione dei limiti edittali della pena prevista in Germania per i fatti di truffa attribuiti al consegnando;
dalla lettera g), con riguardo alla mancata indicazione delle altre conseguenze del reato.
3. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18 – comma 1, lettera e), lettera p), lettera t) -. Per un verso l’ordinamento processuale tedesco non prevede limiti massimi di durata della carcerazione preventiva ed in ogni caso i giudici della consegna avrebbero dovuto acquisire le necessarie informazioni suppletive in merito a tale profilo. Per altro verso l’ipotizzato reato di truffa continuata ascritto al consegnando (i singoli episodi che lo integrano) deve ritenersi consumato almeno in parte in Italia, qui dovendosi reputare conclamato l’inadempimento degli obblighi contrattuali (obblighi diretti o fideiussori) assunti dal prevenuto, impegnatosi a pagare o garantire il pagamento dei ratei dei mutui stipulati e conseguiti presso gli istituti finanziari tedeschi. Essendosi in presenza di una fattispecie di reato permanente, quale quella integrata dalla truffa contrattuale, il momento perfezionativo del reato non è integrato dalla consegna del bene oggetto del fraudolento acquisto, ma dal successivo mancato pagamento del mutuo, evenienza che si sarebbe verificata in Italia ("…l’aver portato la ‘res’ -rappresentata nel caso che ci occupa da un veicolo – in Italia protrae il momento consumativo della truffa che avviene in Italia"). Siffatti deficitari aspetti della regiudicanda cautelare europea interessante il F. sono vieppiù accresciuti dalla sostanziale mancanza di motivazione (in chiave di congruenza logica e di completezza) del provvedimento cautelare tedesco su cui è basato il mandato di arresto emesso nei confronti del consegnando.
4. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, avendo la Corte territoriale trascurato di apprezzare l’effettiva esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente, appagandosi dei sommari enunciati e delle clausole di stile al riguardo espressi nei provvedimenti coercitivi emessi dalla Germania (m.a.e. e provvedimento cautelare interno), in guisa da non potersi escludere l’ipotesi che il F. sia vittima di un errore di persona, come dimostrerebbe l’episodio di altra persona coindagata con il ricorrente presso la Pretura di Waiblingen, attinto da altro mandato di arresto europeo e prontamente scarcerato dalla stessa Corte di Appello di Catanzaro per un palese errore sulle sue generalità (identificazione).
5. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 2 per difetto delle esigenze cautelari legittimanti il regime custodiale domestico applicato al F.. Non sussiste concreto pericolo di fuga del consegnando, vuoi per le sue pessime condizioni economiche che gli impedirebbero di allontanarsi dalla sua residenza, vuoi per l’essere lo stesso privo di ogni documento di identità a seguito dello smarrimento del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida (come da copia della denuncia di smarrimento effettuata l’8.4.2008 versata in atti).
CIl ricorso di F.G. va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza giuridica dei delineati cinque motivi di doglianza, per più versi rappresentati – per altro – da replica di argomenti difensivi già prospettati ai giudici di appello e dagli stessi affrontati e risolti con congrua motivazione.
1. Il primo motivo di censura è privo di ogni pregio, essendosi dianzi chiarito come la Corte di Appello di Catanzaro non abbia affatto disposto la consegna perchè ritenuta "obbligatoria" ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 8 (disposizione di cui ha rilevato l’inapplicabilità in virtù dello sbarramento cronologico previsto dalla legge, art. 40, u.c.), ma unicamente perchè i fatti oggetto del mandato di arresto tedesco sono scanditi dal requisito della doppia punibilità previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 7. 2. Le carenze informative e documentali addotte con il secondo motivo di ricorso sono confutate per tabulas dal semplice esame degli atti trasmessi a corredo del mandato di arresto della Procura della Repubblica di Stoccarda. Da un lato, in vero, è ben presente tra gli atti della procedura il provvedimento presupposto, costituito dal mandato di cattura emesso il 7.5.2008 dalla Pretura di Waiblingen, di cui – per altro e non senza aperta contraddizionelo stesso ricorrente censura l’asserito difetto di motivazione. Da un altro lato lo stesso provvedimento dell’autorità giudiziaria tedesca reca specifica menzione della pena edittale prevista per i dieci episodi di truffa "commessi in comunione di intenti e in concorso formale di reati con falsificazioni di atti", qualificati dalla contestata "professionalità" della condotta, precisando che la pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a dieci anni (artt. 263 e 267 c.p. tedesco, il cui testo è riprodotto nel mandato). Parimenti il medesimo provvedimento non reca menzione di "altre" conseguenze del reato all’infuori della indicata pena detentiva.
3. Del pari fallaci e destituiti di ogni seria consistenza sono i profili integranti il terzo motivo di ricorso.
Erroneamente il ricorso suppone l’assenza nell’ordinamento processuale penale tedesco di limiti temporali o di forme di temperamento della custodia cautelare in contrasto con il principio applicativo dettato dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. e). Mette conto sottolineare che alla luce dell’attuale evoluzione storica e legislativa la realtà istituzionale dell’Unione Europea non è più assimilabile ad un ordinamento "straniero". Di tal che la normativa comunitaria ed altresì il diritto interno degli Stati membri della Unione -almeno nelle parti inerenti ai diritti fondamentali ed in quelle direttamente intersecantisi con la giurisdizione italiana (come accade per le vicende processuali relative all’istituto del mandato di arresto europeo)- debbono qualificarsi come compendio normativo che il giudice italiano non può ignorare in ossequio al classico principio iura novit curia. In tale ottica non può non ribadirsi, come del resto già affermato dalla giurisprudenza di questa S.C, che la legislazione tedesca prevede limiti predeterminati di custodia cautelare fino alla sentenza di primo grado (suscettibili di proroga in casi particolari), sottoposti a controlli periodici trimestrali di ufficio ed in ogni momento su istanza del detenuto. La piena compatibilità con il sistema processuale italiano del regime temporale della carcerazione cautelare vigente nella Repubblica Federale Tedesca può, dunque, considerarsi diritto ricevuto (v. con riferimento a un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania: Cass. S.U. 30.1.2007 n. 4614, Ramoci, rv. 235352).
Del tutto errata ed incongrua è la tesi avanzata dal ricorrente dell’ipotizzata consumazione in Italia dei fatti di truffa in continuazione attribuiti al F., il cui ritorno in Italia dopo aver egli acquisito in Germania l’indebito possesso dei veicoli colà acquistati grazie ai mutui ivi fraudoientemente contratti costituisce evenienza ininfluente ai fini del perfezionamento del reato (singoli episodi di truffa). L’evento del delitto di truffa (ex art. 640 c.p.) è rappresentato dal conseguimento del profitto (possesso delle autovetture e dei motoveicoli) con coeva produzione di un altrui danno, momenti connessi ed inscindibili che per solito coesistono temporalmente, ma che possono anche prodursi in sequenza cronologica, come appunto accade in caso di truffa contrattuale. Con l’effetto in simili evenienze che il momento e il luogo di consumazione della truffa sono rispettivamente individuabili allorchè si produce l’effettiva lesione patrimoniale del soggetto passivo per effetto dell’inadempimento del contraente in frode e laddove (locus commissi delicti) tale danno si realizza con modalità non reversibili (cfr.:
Cass. Sez. 2, 28.10.1997 n. 1136, Stabile, rv. 209671; Cass. Sez. 2, 7.11.2003 n. 46369, Jacovitti, rv. 228672: "In tema di truffa il momento consumativo del reato non può che corrispondere con quello in cui si è realizzato il danno, vale a dire con l’effettiva lesione del bene protetto dalla norma"; Cass. Sez. 2, 17.1.2008 n. 7181, Damiani, rv. 239435). In base ai dati documentali integranti il procedimento penale instaurato in Germania nei confronti del ricorrente non appare discutibile, quindi, come correttamente ritenuto dall’impugnata sentenza, che la truffa continuata oggetto del m.a.e. per cui è processo risulta per intero commessa e perfezionata in Germania, nel momento in cui gli istituti di credito finanziatori degli acquisti hanno dovuto constatare l’assoluta inesistenza delle simulate disponibilità economiche del F., la sua irreperibilità domiciliare (per la natura fittizia del suo dichiarato recapito tedesco) nonchè la volatilizzazione dei costosi veicoli di cui sono stati finanziati gli acquisti.
4. Quanto all’addotta generica carenza motivazionale del provvedimento cautelare tedesco con particolare riguardo all’insufficiente indicazione dei gravi indizi di colpevolezza che attingono il F., dati negativi di cui i giudici di Catanzaro non avrebbero tenuto adeguato conto, è agevole osservare che – a fronte della sufficienza dei dati conoscitivi offerti dall’autorità giudiziaria richiedente la consegna del F. (anche con riguardo alle esigenze cautelari)- il presupposto della motivazione del mandato di arresto europeo, cui è condizionato l’accoglimento della domanda di consegna (L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 e art. 18, comma 1, lett. t), non può essere rigorosamente parametrato – in punto di analitica indicazione degli elementi di colpevolezza e delle relative fonti di provasulla categoria concettuale della gravità indiziaria ricavabile dalla tradizione ordinamentale italiana (esposizione logico-argomentativa delle significanze e delle implicazioni del materiale probatorio). Ciò che rileva, infatti, è che l’autorità giudiziaria emittente il m.a.e. offra contezza delle cause del mandato di arresto, a tal fine essendo bastevole anche una sintetica indicazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui è invocata la consegna. Situazione senz’altro ravvisabile nel mandato concernente il F., come già rimarcato dai giudici di Catanzaro.
A ciò dovendosi aggiungere che in merito all’intrinseca significatività degli indizi di colpevolezza apprezzati dall’impugnata decisione della Corte di Appello di Catanzaro è sufficiente, ai fini della previsione dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, che nel mandato di arresto siano indicati gli indizi ragionevolmente ritenuti gravi dall’autorità giudiziaria che lo ha emesso, dal momento che non è fatto rinvio nè all’art. 273 c.p.p. nè all’art. 275 c.p.p., comma 2 bis (v. Cass. S.U., 30.1.2007 n. 4614, Ramoci, rv. 235348: "In tema di mandato di arresto europeo l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna"). Le enunciazioni critiche del ricorrente, reiterative di questione già esattamente risolta dalla sentenza impugnata, muovono -dunqueda un evidente equivoco di fondo, non potendosi attribuire al giudice italiano competente a decidere sulla consegna compiti valutativi che surrettiziamente lo istituiscano quale giudice del riesame del provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria estera.
5. Per mera completezza espositiva deve, infine, osservarsi -in relazione alla dedotta insussistenza del pericolo di fuga integrante le esigenze di cautela legittimanti l’applicata misura inframurale domestica che, sottacendo la vaghezza dei prospettati singolari argomenti difensivi (mancanza di mezzi finanziari e di documenti identificativi), divenendo irrevocabile con la presente declaratoria di inammissibilità del ricorso la decisione relativa alla consegna del F. alla richiedente Repubblica di Germania, il profilo cautelare perde interesse, instaurandosi una fase meramente esecutiva che prelude alla materiale consegna del soggetto allo Stato estero, non offrendo più alcuno spazio per questioni in tema di perioda libertatis (Cass. Sez. 6, 12.3.2008 n. 11325, Chekea, rv. 238726).
La sentenza impugnata può e deve essere integrata da questa Corte in rapporto alla previsione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c) – in ragione della cittadinanza italiana del F., la cui consegna deve essere subordinata alla condizione che il medesimo – al termine del processo eventualmente celebrato nei suoi confronti in Germania – sia rinviato in Italia per espiarvi la pena inflittagli in caso di condanna. In proposito giova rilevare che l’ellittico e non felice sintagma "dopo essere stato ascoltato" impiegato dalla citata norma, deve essere logicamente interpretato (come si desume anche dalla sincronica previsione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r) nel senso che la riconsegna abbia luogo soltanto dopo la celebrazione del processo nello Stato di emissione del m.a.e., atteso che una pena o una misura di sicurezza personale non possono che essere "pronunciate" se non all’esito di un processo (cfr. Cass. Sez. 6, 21.3.2007 n. 12338, Compagnin, rv. 235949).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio (la previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 37, secondo cui le spese sostenute nello Stato per l’esecuzione di un m.a.e. sono a carico dello Stato italiano, non investe il regime delle impugnazioni, che rimane regolato -quanto al ricorso per Cassazione – dall’art. 616 c.p.p.) nonchè al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di Euro 1.000,00 (mille). La cancelleria provvedere alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Dispone che la consegna sia subordinata alla condizione che il F., all’esito del processo a suo carico, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli in Germania.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 della L. 22 aprile 2005, n. 69.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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