T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5107 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ord. n. 104 n. 16852 del 30.12.2010 l’Ufficio tecnico sezione urbanistica ha ordinato al ricorrente la rimozione di una serie di opere abusive indicate nel provvedimento.

Nel ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione artt. 6, 22 e 34 DPR 380/2001, nonché art. 19 l.r. 15/08; eccesso di potere per carenza istruttoria, mancata comparazione e bilanciamento interesse pubblico con quello privato, difetto di motivazione, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità della sanzione applicata (una serie di interventi ricadrebbero, ad avviso del ricorrente, nelle categorie di cui all’art. 6 del DPR 380/01 nonché nella disciplina della DIA di cui all’art. 22 del citato testo unico);

2). Violazione artt. 149 e 167 D. Lgs. 42/2004 (non sarebbe richiesta l’autorizzazione paesaggistica);

3). Violazione e falsa applicazione artt. 7 10 L. 241/90, art. 14 lr. Lazio n. 15/08 anche in riferimento artt. 27 e 31 DPR 380/01.

Il Comune ha replicato con atto di costituzione depositato il 30.5.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.

Nel ricorso la parte sostiene, tra l’altro, che le opere realizzate sono volte – anche – al superamento delle barriere architettoniche in quanto, a seguito di un grave incidente automobilistico, ha perso l’uso degli arti inferiori ed è costretto in sedia a rotelle.

Le censure dedotte non meritano positivo apprezzamento.

In particolare:

a). è incontestato che il ricorrente ha realizzato una serie di opere abusive in assenza di titoli edilizi;

b). il Comune, in replica, chiarisce che i manufatti sono di rilevante impatto (realizzazione di fabbricato ad uso abitazione, altro fabbricato ad uso terapeutico, tettoia per rimessa autoveicoli, tettoia per barbecue, magazzino, viale di accesso carrabile e pedonale, vano tecnico, realizzazione di sbancamenti di modesta entità, impianto di smaltimento acque reflue); e che la zona è classificata agricola dal PRG e come zona A nell’ambito del Parco di Veio ai fini della tutela naturalistica, ed è inserita come zona a trasformabilità limitata nel PTP vigente;

c). pertanto, i predetti interventi non possono ricadere nelle categorie di cui all’art. 6 del DPR 380/2001, né nella normativa di cui all’art. 22 relativo alla DIA;

d). inoltre, il Comune puntualizza, altresì, che la presunta preesistenza dei due magazzini agricoli non è stata evidenziata nella relativa documentazione (cfr., né nell’atto notarile di vendita del terreno al sig. Ferrari Marco, né nell’atto di provenienza dell’immobile stesso, a rogito Notaio Maria Serena Costanzi di Roma, del 12.7.1988, rep. n. 20108);

e). in ultimo, la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In conclusione, considerata la legittimità complessiva dell’operato della PA, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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