Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 07-06-2011, n. 22708 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

LE Carmine che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13 aprile 2010, il Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata da L.C. intesa ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 c.p.p., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati:

– dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 5 luglio 1999, irrevocabile il 14 novembre 2001 (detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi da sparo nonchè rapina in concorso, reati commessi in (OMISSIS));

– dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 19 giugno 2008, irrevocabile il 23 febbraio 2010 (detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi da sparo, concorso in rapina aggravata e sequestro di persona, reati commessi in (OMISSIS)).

2. Il Tribunale ha rilevato la carenza della prova rigorosa del programma criminoso unico, requisito questo che non poteva essere confuso con l’inclinazione a commettere reati della stessa indole, espressione di uno stile di vita incline alla commissione di reati contro il patrimonio; nè poteva ritenersi la sussistenza dell’avvenuta continuazione per la sola relativa contiguità temporale fra i fatti illeciti accertati.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Taranto ha proposto ricorso per cassazione L.C. per il tramite del proprio difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, in quanto sussisteva il vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con le due sentenze indicate in premessa, tenuto conto del breve spazio temporale intercorso fra i due fatti e della circostanza che trattavasi di reati della stessa indole e commessi con le stesse modalità, atteso che, in entrambi i casi, gli autori dei fatti avevano agito di notte ed in danno di famiglie che risiedevano in case di campagna poste fuori dei luoghi abitati; emergeva quindi l’esistenza di una necessaria ed unitaria ideazione della violazione della legge penale in entrambe le occasioni.

4. Con memoria depositata il 11 aprile 2011 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni per le quali era da ritenere sussistente la chiesta continuazione fra i fatti delittuosi indicati premesse, atteso che la parte narrativa delle sentenze emesse per tali fatti aveva evidenziato in modo incontrovertibile l’unicità del disegno criminoso, tenuto conto delle identiche modalità esecutive delle due rapine.

L’unico disegno criminoso era poi ravvisabile anche per il breve intervallo di tempo intercorso fra i due reati.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da L.C. è fondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore del beneficio della continuazione fra i due reati, da lui commessi nell'(OMISSIS) e giudicati con le due sentenze, descritte in narrativa.

3. L’unicità del disegno criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, è ravvisabile quando le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima violazione, e perseguito con la commissione delle altre successive violazioni.

Occorre pertanto accertare che gli episodi criminosi, in ordine ai quali venga chiesta la dichiarazione di continuazione, siano effettivamente frutto di un’unica ideazione e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass. 2, 7.3.04 n. 18037).

4. La motivazione addotta dal Tribunale di Taranto per respingere l’istanza proposta dal ricorrente è generica e solo apparente, non avendo il Tribunale valutato in concreto tutte le circostanze delle fattispecie sottoposte al suo esame.

Il Tribunale non ha adeguatamente esaminato le singole motivazioni addotte dalle due sentenze, che hanno giudicato i reati per i quali è stata chiesta la continuazione, onde accertare in concreto la sussistenza degli elementi che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituiscono validi indici della sussistenza di un unico disegno criminoso, quali, oltre alla distanza cronologica fra i fatti, l’unico preso il esame dal provvedimento impugnato, altresì le singole modalità di condotta; le tipologie dei reati giudicati; la natura dei beni tutelati nei singoli casi;

l’eventuale omogeneità delle violazioni commesse; le singole causali dei reati; le condizioni di tempo e di luogo in cui reati risultano essere stati commessi (cfr., in termini, Cass. 1, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).

5. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Taranto in diversa composizione (cfr. art. 34 cod. proc. pen.), affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta dal L., colmando le lacune motivazionali sopra riscontrate.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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