T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5106 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso all’esame del Collegio si contesta il provvedimento avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione concernente la ristrutturazione di un volume già condonato con concessione in sanatoria, con variazione della sagoma ed ampliamento laterale, realizzata, in assenza di titolo edilizio, sul terrazzo di pertinenza di un immobile di proprietà del ricorrente, ubicato in Roma, via S. Andrea delle Fratte n. 8;

che per tali opere, accertate nel 2003, per le quali è stata emanata ordinanza di sospensione dei lavori in data 26.11.2003, il ricorrente ha presentato una domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24.11.2003, n. 326;

che, come è stato correttamente evidenziato nell’atto di ricorso, ai sensi dell’art. 38 della legge 28.2.1985, n. 47, applicabile alla specie, in virtù del rinvio operato, per quanto qui interessa, al Capo IV di detta legge dal comma 25 del citato art. 32 del D.L. n. 269/2003, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso;

Ritenuto:

che pertanto il provvedimento qui gravato sia illegittimo, in quanto adottato nonostante la pendenza della predetta domanda di condono edilizio;

che, per quanto sopra rilevato, il ricorso sia fondato e debba conseguentemente essere accolto, potendo assorbirsi le censure che non hanno costituito precipuo oggetto della presente disamina;

che, perciò, il provvedimento impugnato debba essere annullato, fatti salvi naturalmente gli eventuali provvedimenti che l’Amministrazione dovesse emanare all’esito dell’esame dell’istanza in parola;

che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, sussistano le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti, stante l’accoglimento del ricorso unicamente per la violazione di disposizioni concernenti profili procedimentali;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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