T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5105 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha prospettato una duplice pretesa:

sub I). Impugnazione dell’ordinanza ed ingiunzione di cui alla determinazione dirigenziale prot. 1470 del 14.10.2010 (per interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d’uso da una categoria all’altra abusivamente realizzati in via Anagnina n. 171 pal. B);

sub II). Dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento sulla domanda di DIA in sanatoria e completamento, depositata il 29.4.2010, registrata con protocollo QI/2010/28323, avente ad oggetto Sanatoria e completamento – art. 37, comma 4, e 22, comma 1, DPR 380/2001.

Nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione ed erronea applicazione art. 37 DPR 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione;

2). Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 7 L. 241/1990;

3). Violazione di legge e, in particolare, illegittimità del silenzio inadempimento.

Alla camera di consiglio del 7.6.2011 l’impugnativa è stata chiamata e trattenuta in decisione – soltanto – in relazione alla pretesa sub II.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto è indubitabile che – a fronte della richiesta della ricorrente – si configura un obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione intimata.

Tale protratta inerzia non può sottrarsi ad una valutazione di illegittimità e comporta la necessità di affermare che sussiste l’obbligo di definire il procedimento da parte della competente Amministrazione.

Siffatto obbligo si fonda inoltre sulla normativa contenuta nella L. n. 241/1990 che – per quanto non contenente alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine e nè alla decadenza della potestà amministrativa – purtuttavia pone un termine acceleratorio per la definizione del procedimento amministrativo.

In particolare, si fa riferimento alla generale ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede espressamente il dovere di concludere con un provvedimento espresso (positivo o negativo) il procedimento conseguente all’istanza di parte (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1625 del 26.10.1999).

Per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Roma di assumere un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro trenta giorni (30) dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione.

Quanto alle spese di giudizio le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– Accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Roma di assumere un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro trenta giorni (30) dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione.

– Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore della ricorrente complessivamente in Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *