Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 07-06-2011, n. 22767 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.V. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza 17.1.11 del Tribunale del riesame di Milano con la quale è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. di Milano il 27.11.10 per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 l. stup. (capo U), per avere, assieme al fratello T.G., acquistato da S.A. e P.F. kg. 144 di hashish.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 274 c.p.p., lett. c), per avere il tribunale, nel ritenere condivisibili le argomentazioni del g.i.p. con riferimento alla sussistenza delle sole esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), fondato tale giudizio sulla "gravità dei fatti ascritti al ricorrente e la personalità dello stesso", in tal modo operando una duplice valutazione degli elementi di cautela tratti dalle specifiche modalità e circostanze del fatto", prima sul piano della gravità della fattispecie e poi per delineare la personalità dell’indagato.

In tal modo però – sostiene la difesa del ricorrente – si era violata la predetta disposizione nella parte in cui prevede che la personalità dell’indagato vada desunta da "comportamenti o atti concreti", i quali non possono identificarsi con quegli stessi elementi che sono già stati oggetto di separata valutazione con riferimento alla gravità del reato.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Nel delineare le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), i giudici del riesame non hanno utilizzato gli stessi elementi – come sostenuto dalla difesa – per una duplice valutazione avente riguardo alle Specifiche modalità o circostanze del fatto "ed anche alla personalità dell’indagato, ma, evidenziato come il quadro indiziario a carico di T.V. delineasse fatti illeciti oggettivamente gravi (acquisto, in una sola occasione, finalizzato alla cessione di ben 144 kg. di hashish), hanno rimarcato anche la negativa personalità del prevenuto, legittimamente desumendola, in ossequio al disposto di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), da "comportamenti o atti concreti o dai precedenti penali", vale a dire dalla condanna riportata per il delitto di estorsione e dagli accertati legami con esponenti dell’associazione criminosa facente capo a P.E. e dedita al traffico di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, elementi non certo illogicamente ritenuti indicativi di una allarmante scelta delinquenziale dell’odierno ricorrente che rende concreto il rischio di comportamenti recidivanti ed adeguata come unica misura atta ad impedire la reiterazione dei reati quella della custodia intramuraria.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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