T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5104 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la Determinazione dirigenziale n. 538 del 18.3.2010 il Comune di Roma, direzione municipio Roma VIII, ha adottato ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia e o cambi di destinazione d’uso da una categoria all’altra, abusivamente realizzati in Via Accursio, n. 77 (consistenti in demolizione del solaio del torrino vano scala e rifacimento delle ingabbiature in ferro di numero due piastrini, innalzamento del parapetto del terrazzo, lastrico solare piano primo, portandolo all’altezza di m 1.10.ca).

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno lamentato che "non sarebbero variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative".

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, nel ricorso i ricorrenti si limitano a richiamare la normativa (artt. 22 DPR 380/2001 e l.r. Lazio 15/2008), e a sostenere che "non sarebbero variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative".

Il provvedimento impugnato, invece, fa espresso riferimento a una serie di opere realizzate (demolizione del solaio del torrino vano scala e rifacimento delle ingabbiature in ferro di numero due piastrini, innalzamento del parapetto del terrazzo, lastrico solare piano primo, portandolo all’altezza di m 1.10.ca) e alla loro abusività.

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno contestato il fatto della realizzazione abusiva, così come rilevata dall’amministrazione, e non hanno fornito alcun elemento utile al fine di infirmare in punto di fatto gli accertamenti istruttori richiamati dal Comune procedente quali presupposti di fatto giustificativi del provvedimento sanzionatorio adottato.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilità per genericità dei motivi dedotti.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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